
Bancarotta fraudolenta e operazioni dolose: il ruolo del conflitto di interessi alla luce della Cassazione n. 39793/2025
Introduzione
Per l’avvocato penalista che si occupa di diritto penale dell’economia e dell’impresa, il tema della bancarotta fraudolenta continua a rappresentare uno dei terreni più delicati e complessi, soprattutto quando le condotte contestate riguardano operazioni societarie astrattamente lecite, come l’affitto o la cessione di azienda. In questi casi, il confine tra gestione imprenditoriale rischiosa e condotta penalmente rilevante è estremamente sottile.
La sentenza della Cassazione penale n. 39793/2025 offre un chiarimento di grande rilievo pratico per imprenditori, amministratori e per l’avvocato penalista che si occupa di reati fallimentari, affermando un principio fondamentale: la situazione di conflitto di interessi non è di per sé sufficiente a trasformare un’operazione economicamente neutra o addirittura vantaggiosa in una operazione dolosa penalmente rilevante, se manca un concreto ed effettivo pregiudizio per la società e per la massa dei creditori.
L’arresto giurisprudenziale si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, ma ne rafforza l’impatto applicativo, imponendo ai giudici di merito una valutazione sostanziale dell’operazione economica e non un giudizio fondato su meri indici formali.
Il fatto: affitto di azienda e bancarotta per operazioni dolose
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, due soggetti – tra cui l’amministratore di una società successivamente fallita – erano stati condannati in primo e secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose.
Secondo l’accusa, il fallimento sarebbe stato cagionato attraverso la sottoscrizione di un contratto di affitto di ramo d’azienda in favore di una società di nuova costituzione (newco), operazione che avrebbe:
- privato la società poi fallita dei propri mezzi produttivi;
- determinato un mancato incasso dei canoni di affitto pattuiti;
- arrecato un danno patrimoniale alla società e ai creditori.
Il canone originariamente previsto era pari a 10.000 euro mensili oltre IVA, ma una parte significativa di tali importi non veniva fatturata né incassata, per un ammontare complessivo di 139.620,95 euro. A ciò si aggiungeva la circostanza che l’amministratore della società concedente si trovasse in conflitto di interessi, ricoprendo contemporaneamente il ruolo di amministratore anche della società affittuaria.
Su tali elementi, i giudici di merito avevano fondato la condanna per bancarotta fraudolenta.
Le difese: operazione economicamente giustificata e assenza di pregiudizio
Ricorrendo per Cassazione, le difese – con un’impostazione tipica dell’attività dell’avvocato penalista specializzato in bancarotta – hanno contestato radicalmente la ricostruzione accusatoria, evidenziando come:
- il canone di affitto originariamente pattuito fosse sproporzionato rispetto al valore effettivo del ramo d’azienda;
- una parte rilevante del canone (7.000 euro mensili) fosse imputata come anticipazione del prezzo di acquisto del ramo d’azienda;
- il prezzo di cessione, fissato in 163.000 euro, fosse stato ritenuto congruo persino dal consulente tecnico del Pubblico Ministero;
- l’importo complessivamente incassato dalla società poi fallita fosse pari a circa 213.000 euro, quindi superiore sia al valore del ramo d’azienda sia al prezzo di cessione pattuito.
In tale prospettiva, la successiva riduzione del canone e l’omessa fatturazione non costituivano una distrazione o un depauperamento fraudolento, bensì la conseguenza di una operazione complessivamente vantaggiosa per la società in crisi, anche alla luce delle difficoltà finanziarie sopravvenute della società affittuaria.
La decisione della Cassazione: quando si configura la bancarotta da operazioni dolose
La Cassazione penale ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e ribadendo principi di particolare importanza in materia di bancarotta fraudolenta.
La nozione di “operazione dolosa”
La Suprema Corte ha ricordato come la bancarotta da operazioni dolose, prevista dall’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., si distingua dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui agli artt. 216 e 223, comma 1, l. fall.
In particolare:
- l’“operazione” non coincide con un singolo atto di distrazione o dissipazione;
- essa presuppone un procedimento complesso, composto da una pluralità di atti coordinati;
- il disvalore penale emerge solo quando l’operazione, valutata ex ante, risulti intrinsecamente fraudolenta e priva di qualsiasi interesse per la società.
Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il reato sussiste solo quando gli atti di disposizione siano caratterizzati da una manifesta e intrinseca fraudolenza, in assenza di utilità per l’impresa amministrata.
Affitto e cessione di azienda: quando non c’è bancarotta
Un ulteriore passaggio centrale della sentenza riguarda l’affitto o la cessione di azienda. La Cassazione ribadisce che:
- la sola circostanza che l’operazione impedisca alla società fallita di proseguire l’attività non è sufficiente a integrare la bancarotta fraudolenta;
- è necessario che la cessione o l’affitto avvengano a prezzo incongruo o a condizioni tali da ledere concretamente il patrimonio sociale;
- l’accertamento del pregiudizio per i creditori costituisce un elemento oggettivo imprescindibile della fattispecie.
Se l’operazione, nel suo complesso, non determina un depauperamento ingiustificato del patrimonio, il reato di bancarotta da operazioni dolose non può dirsi integrato.
Conflitto di interessi e bancarotta: un indice, non una prova
Uno dei profili più rilevanti della decisione riguarda il conflitto di interessi dell’amministratore. Secondo la Cassazione:
- il conflitto di interessi può certamente rappresentare un indice sintomatico;
- tuttavia, non integra di per sé il reato di bancarotta fraudolenta;
- non può trasformare automaticamente un’operazione economicamente neutra o vantaggiosa in una condotta penalmente rilevante.
Nel caso concreto, i giudici di merito avevano fondato la condanna sulla riduzione dei canoni e sull’omessa fatturazione, senza però valutare un dato decisivo: l’incasso complessivo da parte della fallita di una somma superiore al valore del ramo d’azienda ceduto.
Tale omissione valutativa ha determinato, secondo la Cassazione, un vizio radicale della motivazione.
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione
La sentenza n. 39793/2025 cristallizza un principio destinato ad avere importanti ricadute applicative:
la situazione di conflitto di interessi non può, di per sé, trasformare un’operazione economicamente neutra o addirittura vantaggiosa in un’operazione dolosa penalmente rilevante, in assenza di un effettivo e concreto pregiudizio per la società e per la massa creditoria.
Il giudice del merito deve quindi:
- valutare l’intera operazione economica;
- accertare l’esistenza di un effettivo depauperamento dell’impresa;
- verificare il nesso eziologico tra l’operazione contestata e il dissesto.
Il ruolo dell’avvocato penalista nei reati di bancarotta
Questa pronuncia conferma l’importanza di una difesa tecnica altamente specializzata nei procedimenti per bancarotta fraudolenta. L’avvocato penalista chiamato a tutelare amministratori e imprenditori deve essere in grado di:
- ricostruire analiticamente le operazioni economiche contestate;
- dimostrare l’assenza di un concreto pregiudizio per la società e i creditori;
- contrastare letture meramente formalistiche del conflitto di interessi;
- valorizzare i dati contabili e finanziari complessivi dell’operazione.
Nei reati fallimentari, infatti, la linea di demarcazione tra responsabilità penale e legittima gestione dell’impresa passa sempre più attraverso una valutazione economica sostanziale, che richiede competenze giuridiche e tecniche integrate.
Conclusioni
La sentenza della Cassazione penale n. 39793/2025 rappresenta un punto fermo in materia di bancarotta da operazioni dolose, ribadendo che il diritto penale dell’economia non può prescindere dalla realtà economica delle operazioni contestate.
Il conflitto di interessi, da solo, non basta. Senza un concreto ed effettivo danno al patrimonio sociale e alla massa creditoria, non può configurarsi il reato di bancarotta fraudolenta.
Un principio che rafforza le garanzie difensive e che conferma il ruolo centrale dell’avvocato penalista esperto in bancarotta, chiamato a tutelare l’imprenditore non contro il rischio d’impresa, ma contro indebite criminalizzazioni della gestione societaria.
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