Diritto Penale Fallimentare e Tributario
Diritto Penale della Crisi d'Impresa.
Quando una società entra in liquidazione/fallimento, spesso non ci si limita a una semplice procedura civile per la gestione dei debiti e del patrimonio societario. In alcuni casi, questa situazione può sfociare in un procedimento penale, nel quale vengono coinvolti gli amministratori, sia di diritto che di fatto, i quali si trovano accusati di reati molto gravi. Tra i reati più comuni ci sono quelli di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, e i reati fiscali.
La bancarotta rappresenta una delle fattispecie più serie nel diritto penale fallimentare, e può comprendere una serie di condotte che vanno dalla distrazione dei beni aziendali, alla falsificazione dei bilanci, fino all’occultamento delle scritture contabili. A seconda della gravità del comportamento e del danno arrecato ai creditori, le pene per i reati di bancarotta possono essere estremamente severe, arrivando fino a molti anni di reclusione, oltre a sanzioni pecuniarie molto ingenti. Accanto ai reati fallimentari, si riscontrano spesso anche reati fiscali, come l’omesso versamento delle imposte o delle ritenute, la dichiarazione fraudolenta, l’uso di fatture per operazioni inesistenti o altri artifici per sottrarre denaro al fisco. Anche in questi casi, le conseguenze penali possono essere pesanti, con pene detentive e multe molto elevate. Ma ciò che rende queste situazioni ancora più complesse e delicate è il fatto che le ripercussioni non si limitano al piano penale. Infatti, le conseguenze patrimoniali possono essere altrettanto devastanti. I soggetti coinvolti possono trovarsi a subire sequestri di beni mobili e immobili, conti correnti e partecipazioni societarie, finalizzati a garantire il recupero del danno subito dai creditori o dallo Stato. In molti casi, questi sequestri possono trasformarsi in vere e proprie confische, privando definitivamente gli imputati di beni di valore, con effetti rovinosi sul patrimonio personale e familiare. Il rischio di perdere tutto ciò che è stato accumulato nel corso degli anni è reale, e affrontare un processo di questo tipo senza una strategia solida può portare a conseguenze irreversibili.
Di fronte a una simile situazione, è fondamentale agire con la massima tempestività. Affrontare con prontezza le accuse mosse dalla magistratura è cruciale per tentare di limitare i danni. Il confronto con i principali attori del procedimento – Curatori fallimentari, Pubblici Ministeri e Giudici – deve essere gestito con grande competenza, avvalendosi della consulenza di avvocati penalisti esperti e di consulenti tecnici qualificati. Il ruolo del difensore è fondamentale non solo per elaborare una strategia difensiva efficace, ma anche per instaurare un dialogo costruttivo con tutti i soggetti coinvolti.
L’avvocato penalista che si occupa di reati fallimentari e fiscali deve avere una profonda conoscenza delle norme del diritto penale, ma anche delle complesse dinamiche che regolano le procedure concorsuali e tributarie. Deve essere in grado di esaminare con attenzione tutta la documentazione societaria, identificare eventuali errori procedurali o carenze nelle accuse formulate, e prevedere i diversi risvolti del caso. Questo include non solo la fase processuale, ma anche quella della trattativa con la magistratura o con i curatori, che può talvolta portare a una risoluzione alternativa del contenzioso, limitando i danni patrimoniali e penali per gli imputati. Un aspetto fondamentale è la capacità dell’avvocato di dialogare con Curatori e autorità giudiziarie. Il Curatore fallimentare, infatti, gioca un ruolo centrale nella gestione del patrimonio della società fallita e nel coordinamento con i creditori, ed è spesso una delle parti che può costituirsi nel processo penale per tutelare gli interessi dei creditori stessi. Allo stesso modo, il rapporto con il Pubblico Ministero e il Giudice è cruciale per cercare di ottenere una riduzione delle pene o addirittura l’assoluzione, laddove le accuse non siano fondate su elementi solidi.
La fase di analisi della documentazione contabile e fiscale è particolarmente delicata, in quanto spesso proprio da lì emergono le prove su cui si fondano le accuse di bancarotta e di reati fiscali. Un’accurata revisione dei bilanci, delle scritture contabili e delle transazioni effettuate nel periodo precedente il fallimento può rivelare errori o comportamenti in buona fede che possono costituire la base per una difesa solida. In alcuni casi, è possibile dimostrare che gli amministratori non avevano intenzione di frodare i creditori o lo Stato, ma che si sono trovati in difficoltà economiche insormontabili, non riuscendo a evitare il collasso finanziario dell’impresa.
L’obiettivo finale della difesa non è solo quello di ridurre al minimo le sanzioni penali e patrimoniali, ma anche quello di permettere agli amministratori di ricominciare a lavorare e a vivere in serenità. Essere coinvolti in un procedimento penale di questa portata può avere effetti devastanti sulla vita personale e professionale degli imputati, e solo un’azione difensiva ben strutturata può offrire la speranza di un nuovo inizio.
BANCAROTTA E CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA
In tema di bancarotta, sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell’art. 216 L. Fall. e l’art. 322 del Codice della crisi e dell’insolvenza di impresa (D.Lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14) in vigore dal 1 luglio 2022, per quanto previsto dall’art. 389, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall’art. 42, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79., per l’identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali e la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi della disciplina transitoria dell’art. 390, comma 3, Codice della crisi, in ordine a tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore rilevante ai fini dell’art. 2 c.p..
CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
Il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza. L’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all’articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale. (art.38)
BANCAROTTA FRAUDOLENTA
E’ punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l’imprenditore che:
a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni
BANCAROTTA SEMPLICE
E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l’imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente:
a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale;
d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.
La stessa pena si applica all’imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
BANCAROTTA E PRESCRIZIONE
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge, e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione.
In caso di interruzione della prescrizione (es: invito a presentarsi) comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione. Salvo i casi previsti dalla legge, l’interruzione della prescrizione non può comportare un aumento superiore ad un quarto del tempo necessario a prescrivere il reato.
Per la bancarotta la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato di insolvenza e non dal momento della consumazione delle singole condotte, poste in essere in precedenza. (Cass. pen., Sez. VI, 11/07/2023, n. 37980)
Diritto Penale Tributario
Il diritto penale tributario si occupa di tutelare l’integrità del sistema fiscale, sanzionando le condotte che violano le leggi tributarie. Le condotte criminose previste possono essere contestate autonomamente o assieme altri reati quali quelli di bancarotta, ed è per questo che è necessario farsi assistere da un avvocato penalista Si tratta di un settore complesso, che coinvolge reati come l’evasione fiscale, l’omessa dichiarazione dei redditi, l’emissione di fatture false e l’occultamento o distruzione di documenti contabili. Le sanzioni previste sono severe e possono includere pesanti multe e la reclusione. Per chi è accusato di un reato tributario, è fondamentale comprendere le specifiche contestazioni e agire rapidamente per predisporre una difesa adeguata. Gli aspetti tecnici e le interpretazioni delle norme fiscali possono fare la differenza tra una condanna e l’assoluzione, e l’intervento tempestivo di un avvocato penalista esperto in materia tributaria può evitare misure cautelari restrittive e limitare i danni. Con la Legge 19 dicembre 2019, n.157 è stato introdotto l’istituto della confisca allargata ex art. 240 bis del codice penale e pertanto nell’affrontare tali procedimenti si deve anche tener conto delle conseguenze sui patrimoni dei soggetti coinvolti (anche in caso di c.d. patteggiamento).
L’avvocato Emanuele Crozza offre un’assistenza qualificata e personalizzata in tutte le fasi del procedimento penale tributario, dall’analisi della documentazione fiscale alla gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria e l’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è garantire il rispetto delle garanzie costituzionali e difendere al meglio i diritti del contribuente, anche nei casi più complessi.

Dott. Avv. Emanuele Crozza
- Penalista e Cassazionista - Avvocato Penalista, iscritto all’Albo Speciale dei Patrocinanti in Cassazione. Dopo essersi laureato presso l’Università deli Studi di Bologna, ha ampliato le sue competenze frequentando il Master per Giuristi d’Impresa presso la S.A.A. di Torino, dove ha approfondito in modo specifico i profili penali del diritto d’impresa. Nel 2001 si è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino, e dal 2013 è iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti, ottenendo il titolo per patrocinare davanti alle più alte corti italiane.






