Avvocato Penalista Torino: Frodi bancarie e responsabilità della banca
Con sentenze del 22 luglio e del 10 settembre 2025 la Corte di Appello di Firenze ha deciso due controversie intentate da alcuni correntisti contro gli istituti di credito di riferimento, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di bonifici fraudolenti disposti tramite il servizio di home banking. La Corte fiorentina ha chiarito, in entrambe le pronunce qui annotate, che il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 prevede una forma di responsabilità aggravata in capo alla banca, la quale, in caso di operazioni abusivamente ordinate, è tenuta a dimostrare il dolo o la colpa grave del correntista. Viene pertanto a configurarsi un’ipotesi di responsabilità “semi–oggettiva” della banca, che trae la sua giustificazione nel fatto che questa, nel fornire i propri servizi attraverso canali rischiosi, si assume un rischio di impresa.
Corte d’Appello di Firenze, Sez. II, sentenza 22 luglio 2025, n. 1386
Corte d’Appello di Firenze, Sez. II, sentenza 10 settembre 2025, n. 1545
I casi dedotti in lite
Le vicende esaminate dalla Corte di Appello di Firenze traggono entrambe origine da truffe perpetrate ai danni di alcuni clienti di banche che avevano subito illeciti prelievi dal conto corrente.
Più in dettaglio:
- a) nella prima fattispecie, una società rappresentava di aver subito, nell’arco di un’unica giornata e nel giro di pochi secondi, una serie di prelievi non autorizzati dal proprio conto corrente a seguito di un accesso fraudolento tramite il servizio di home banking. La banca si difendeva in giudizio attribuendo la responsabilità al cliente per una presunta negligente custodia delle credenziali, sostenendo la robustezza del proprio sistema di autenticazione. La Corte ha confermato la sentenza di primo grado accertando la responsabilità della banca, ritenendo decisiva al riguardo la circostanza della rapidità delle operazioni. Ad avviso dei Giudici di appello siffatta rapidità, impossibile per un operatore umano, è tipica di un attacco informatico e avrebbe dovuto essere rilevata dal sistema della banca come un’anomalia tale da bloccare le operazioni;
- b) nella seconda fattispecie, un correntista lamentava di essere stato vittima di un furto d’identità e di aver subito una frode protrattasi per circa tre mesi, durante i quali un soggetto terzo aveva effettuato bonifici non autorizzati tramite il servizio di home banking. Il correntista contestava la grave negligenza della banca la quale, contattata telefonicamente dal malfattore, gli aveva consentito di modificare il numero di cellulare associato al conto per la ricezione dei codici di sicurezza. La Corte, a conferma della sentenza di primo grado, accertava la responsabilità aggravata della banca ma anche il concorso di colpa del cliente, il quale, pur essendo consapevole del furto d’identità subito e avendo effettuato accessi al proprio home banking nel periodo delle frodi, non aveva controllato i movimenti del conto, omettendo così di accorgersi tempestivamente dell’accaduto.
Le decisioni
Con le pronunce qui annotate, la Corte di Appello di Firenze ha tracciato le coordinate giuridiche di riferimento per la risoluzione del contenzioso in materia di responsabilità bancaria per frodi informatiche.
Avvocato penalista Torino: Sulla responsabilità semi-oggettiva della banca
Il Collegio fiorentino, conferma, in primo luogo, che sulla banca grava una forma di responsabilità “semi-oggettiva“. Precisano i Giudici di appello che tale regime, fondato sul D.Lgs. 11/2010, trova la sua giustificazione nel fatto che la banca, nel fornire i propri servizi attraverso canali rischiosi, si assume un rischio di impresa; pertanto, la banca – traendo dal servizio di home banking vantaggi economici e risparmiando sulle attività di sportello senza mortificare il volume delle operazioni – deve farsi carico dei rischi connaturati all’utilizzo di questo strumento. Il legislatore ha scelto così di far ricadere i costi connessi ai rischi connaturati all’utilizzo della tecnologia che sta alla base dei servizi home banking su colui che ne trae i maggiori benefici economici, anche nell’ottica di incentivare politiche volte ad incidere sulla sicurezza ed efficienza del servizio medesimo. Al contrario il correntista, che pure è gravato dall’obbligo di custodia delle credenziali e quindi di non divulgazione a terzi, non è chiamato a discolparsi, posto che le truffe informatiche non lasciano tracce percepibili da persone che non siano professionisti del settore informatico.
Avvocato penalista Torino: La diligenza dell’accorto banchiere e il controllo delle anomalie
In entrambi i provvedimenti i Giudici fiorentini ribadiscono che la diligenza richiesta alla banca è quella dell’accorto banchiere e non si esaurisce nella predisposizione di sistemi di sicurezza, includendo un dovere attivo di monitoraggio per individuare e bloccare operazioni anomale. Nell’un caso, l’anomalia è consistita nella rapidità delle transazioni, non riconducibile ad un operatore umano e quindi chiaramente sintomatica della presenza di una truffa; nell’altro, la negligenza della banca si è concretizzata nel consentire una modifica critica dei dati di sicurezza senza adeguate verifiche.
Avvocato penalista Torino: Onere della prova a carico della banca
I Giudici d’appello ribadiscono che, in caso di operazioni di pagamento non autorizzate, l’onere della prova grava sull’istituto di credito. La banca deve dimostrare non solo la regolarità formale dell’operazione (ad esempio, tramite l’uso di un sistema di autenticazione a due fattori), ma anche la frode, il dolo o la colpa grave dell’utente. La Corte ha respinto l’argomentazione della banca secondo cui la sicurezza del sistema di autenticazione forte implicherebbe automaticamente una colpa del correntista. Ad avviso dei Giudici, si tratta di un ragionamento non rispettoso del dettato normativo, che ribalta la presunzione di responsabilità che la legge pone a carico della banca. L’accoglimento di un simile argomento rappresenterebbe cioè una interpretatio abrogans inaccettabile del dettato normativo.
Avvocato penalista Torino: Valutazione della condotta del correntista
La Corte fiorentina, pur ribadendo che la responsabilità della banca può essere esclusa solo in caso di dolo o colpa grave del cliente, chiarisce che ciò non impedisce l’applicazione dell’art. 1227 c.c. qualora una condotta colposa (ma non grave) del cliente abbia contribuito alla causazione del danno. Nella seconda vicenda esaminata, la consapevolezza del correntista di essere vittima di furto d’identità, unita alla sua mancata attivazione per proteggere il conto o per controllarne i movimenti, è stata considerata una condotta imprudente che ha avuto incidenza causale, consentendo al truffatore di agire indisturbato. Ad avviso della Corte, una condotta più prudente avrebbe quanto meno consentito di ridurre il danno, visto che le operazioni fraudolente sono proseguite per alcuni mesi.
Il risparmio è un bene costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.), e come tale merita una tutela effettiva, reale e accessibile. Il mondo degli investimenti non deve essere una giungla dove il più esperto sopraffà il più debole, ma un ambito trasparente, regolato e responsabile.
Il fenomeno del risparmio tradito ha mostrato, in tutta la sua crudezza, quanto sia importante non abbassare la guardia. Non basta una firma su un modulo, né la fiducia riposta nel volto amico del consulente. Occorre consapevolezza, informazione, ma anche strumenti giuridici efficaci per tutelare i cittadini.
In questo contesto, il ruolo dell’avvocato esperto in diritto finanziario e bancario è fondamentale. Solo attraverso un’azione legale qualificata, determinata e fondata sui principi di diritto è possibile difendere concretamente i diritti dei risparmiatori, restituendo loro – quando possibile – non solo i capitali perduti, ma anche la fiducia in uno Stato di diritto





