AVVOCATO PENALISTA ALESSANDRIA TORINO
CONFISCA E BENI INTESTATI AD UN TERZO
Con decreto del 9 maggio 2024, la Corte di appello di Bari aveva confermato il provvedimento del locale Tribunale, Sezione misure di prevenzione, che aveva disposto, ai sensi dell’art 18 c.1 D.Lgs 159/2011(cd. codice antimafia), la confisca dei beni nei confronti del proposto nonché dei terzi ritenuti intestatari fittizi, rispettivamente moglie, figlia e fratello del proposto stesso.
Un primo orientamento, maggioritario, ritiene che il terzo possa solo rivendicare l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a proporre qualsivoglia questione relativa ai presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, trattandosi di doglianze che solo il proposto può avere interesse a far valere. Ammettere la possibilità che il terzo intestatario possa contestare i presupposti applicativi della misura si tradurrebbe in una lesione del fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere identificata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire al terzo di farsi latore di una sorta di intervento ad adiuvandum in favore del proposto.
Un secondo orientamento, minoritario, sostiene, al contrario, che il terzo che rivendica l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di confisca di prevenzione è legittimato e ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell’intestazione, ma anche a far valere l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto.
Un terzo orientamento, intermedio, ritiene che il terzo intestatario possa essere ammesso a documentare la datazione del suo acquisto per espungerla dall’area temporale della pericolosità del proposto; pericolosità che, dunque, viene in esame soltanto in via mediata e non già come motivo principale di censura consentito al ricorrente che sia terzo intestatario fittizio. Nell’ambito di questo orientamento si collocano altre pronunce secondo le quali il terzo ha interesse a censurare i presupposti oggettivi della confisca di prevenzione, escludendo solo quelli soggettivi, riguardanti la pericolosità sociale del proposto.
Il procedimento di prevenzione – affermano – presenta, rispetto al processo penale, connotazioni e finalità del tutto autonomi, al punto che, anche alla luce delle varie riforme succedutesi nel tempo, è ormai incontestata la piena autonomia delle cadenze, delle acquisizioni e degli epiloghi decisori che contraddistinguono il primo rispetto al secondo. Ciò non toglie che, trattandosi di un procedimento giurisdizionale che coinvolge profili attinenti ai diritti fondamentali, costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, alcuni principi generali, quali la imparzialità del giudice, il diritto di difesa, la “equità” del rito, la scansione per gradi e l’impulso pubblico alla relativa celebrazione, finiscano per trovare una naturale allocazione, anche se, per ciascuno dei principi evocabili, la proiezione del procedimento finisca per calibrarne l’essenza.
L’azione di prevenzione, che si esprime attraverso una “proposta” formulata ai sensi degli artt. 5 e 17 cod. antimafia, mira all’applicazione di determinate misure nei confronti di soggetti che rispondano a requisiti di pericolosità o il cui patrimonio risulti in tutto o in parte frutto di non giustificato accumulo, derivante proprio da quelle condizioni soggettive, riconducibile a condotte illecite o legalmente presunte tali. La regiudicanda di prevenzione, pertanto, è a soggetto e oggetto definiti.
Di qui una prima conclusione: il destinatario della misura di prevenzione è parte necessaria (e ineludibile) del procedimento di prevenzione, tanto se esso abbia ad oggetto l’applicazione di una misura di prevenzione personale, quanto se esso concerna l’applicazione di una misura di carattere patrimoniale. Alla luce del quadro normativo (artt. 4, 7, 16 e 23 cod. antimafia), l’azione-proposta di prevenzione è diretta esclusivamente nei confronti del proposto anche nel procedimento applicativo di una misura di prevenzione patrimoniale. I «terzi», pertanto, restano tali anche sul piano del rito, giacché la loro legittimazione (ancor prima di qualsiasi richiamo alla categoria dell’interesse) è circoscritta alla posizione di diritto sostanziale che essi vantano sui beni oggetto del sequestro e del futuro provvedimento ablatorio di confisca.
Ed invero, l’allegazione sulla legittima provenienza dei beni e quelle relative alla sproporzione e alla provenienza illecita dei beni stessi spettano esclusivamente al proposto (art. 24, c. 1, cod. antimafia); l’art. 23, c. 2, cod. antimafia espressamente enuclea la posizione dei «terzi» che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, stabilendone la “chiamata” ad «intervenire all’udienza in camera di consiglio»: tale locuzione – affermano le Sezioni Unite – è espressiva, sul piano processuale, di uno ius ad loquendum diverso da quello che caratterizza il diritto di «partecipare» come parte. Il “titolo” partecipativo dei terzi è infatti circoscritto al diritto di cui sono (o appaiono essere) portatori, giacché, altrimenti, non vi sarebbe più alcuna distinzione tra il destinatario della proposta – come detto, indiscutibile parte necessaria del procedimento – e coloro che, in via del tutto eventuale, vantino diritti sui beni sequestrati, come pure è ulteriormente specificato dal quarto comma dello stesso art. 23 cod. antimafia.
Del resto, ricordano le Sezioni Unite, nel procedimento di prevenzione per l’applicazione di misure reali, l’omessa citazione del terzo, a differenza della vacatio del proposto, non determina la nullità del procedimento, ma una semplice irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi l’applicazione della misura, ferma restando la facoltà dell’extraneus di esplicare – successivamente e in modo compiuto – le sue difese provocando un incidente di esecuzione.
Il terzo interessato, inoltre, in quanto portatore di un interesse meramente civilistico, può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell’art 100 c.p.p., soggiacendo alla regola della domiciliazione ex lege presso quest’ultimo, al pari di quanto previsto nel processo civile dall’art. 83 c.p.c. Il ricorso a tale mandato speciale poggia sulla sostanziale “estraneità” del terzo alla domanda di prevenzione e al conseguente giudizio instaurato nei confronti di coloro che manifestano (o hanno manifestato) una condizione di pericolosità, al pari di quanto avviene nel processo penale per le parti private diverse dall’imputato, la cui partecipazione al giudizio, riguardando rapporti e interessi di natura civilistica, mutua anch’essa la propria disciplina dalle regole che presiedono il processo civile. Ne deriva, osservano le Sezioni Unite, che l’interesse del terzo a prendere parte al giudizio di prevenzione non può che risiedere nella scelta di tutelare nell’ambito di tale sedes il proprio interesse a dimostrare l’effettiva titolarità del bene di cui si assume la fittizietà.
Il ragionamento non cambia ove vengano in discorso, soprattutto, come nel caso all’esame delle Sezioni Unite, terzi la cui titolarità dei beni sia frutto di asserita intestazione fittizia i quali vedono la propria legittimazione ad intervenire nel procedimento di prevenzione circoscritta alla contestazione della ritenuta fittizia intestazione dei beni. Contrariamente a quanto previsto dall’art 1414 c.c. – che si limita a stabilire l’inefficacia del contratto simulato fra le parti -, nel caso di confisca di prevenzione l’interposizione fittizia si configura come contratto contra legem, in quanto teso a frustrare la funzione preventiva della confisca volta a ripristinare la effettiva “legalità” del patrimonio del proposto il quale, in forza della sua pericolosità sociale, abbia illecitamente acquisito la titolarità effettiva del cespite, da assoggettare, conseguentemente, al provvedimento di ablazione. Titolarità fittizia equivale a nessuna titolarità, con la conseguenza che il terzo è legittimato esclusivamente a dimostrare la coincidenza tra situazione formale e situazione sostanziale: è questo l’unico tema del contendere in capo al soggetto fittiziamente “interposto”.
Le Sezioni Unite richiamano, a sostegno del proprio ragionamento, la sentenza della Corte EDU, 20/1/2025, G. e altri c. Italia che, sulla base di un’attenta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e delle puntualizzazioni offerte dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ha svolto importanti notazioni circa la ratio e la funzione della confisca di prevenzione.
Per la Corte EDU la confisca mira a garantire che il crimine “non paghi” e a prevenire l’arricchimento ingiusto, sottraendo all’individuo interessato e ai terzi che non abbiano un valido diritto sui beni da confiscare i profitti derivanti da attività criminali. Di conseguenza essa ha natura ripristinatoria e non punitiva. Ciò postula una correlazione necessaria tra il quadro patrimoniale preesistente all’ablazione e la sua riconduzione a legalità, attraverso (e nei limiti) della confisca. Dunque, la confisca di prevenzione vede – proprio per soddisfare la sua funzione – patrimonio di sospetta origine illecita e proposto legati fra loro da una corrispondenza biunivoca, rispetto alla quale il terzo fittizio intestatario assume una qualità eventuale ed accessoria, in quanto, in presenza dei relativi presupposti, l’azione di prevenzione è destinata a prevalere sulla titolarità apparente dei beni oggetto di confisca.
Le Sezioni Unite ne traggono il logico corollario che, soltanto ove l’intestatario che si assume fittizio rivendichi la propria qualità di titolare effettivo dei beni, la sua qualità di proprietario reale può legittimare il suo “intervento” nel procedimento di prevenzione, secondo le linee e nei limiti tratteggiati dall’art 23 del codice antimafia.
A questo punto, la sentenza affronta l’argomento relativo ai rapporti tra legittimazione e interesse ad impugnare. Legittimazione ed interesse, afferma, sono nozioni diverse: la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, mentre l’interesse postula che, mediante l’impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un’utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato.
La verifica della legittimazione precede logicamente quella dell’interesse. Infatti, solo dopo avere accertato la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva rilevante per l’ordinamento si deve stabilire se l’azione proposta possa comportare, in termini di concretezza ed attualità, la modifica della sfera giuridica del ricorrente. L’interesse a impugnare, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, quindi, essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione dell’atto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
Il terzo che si assume intestatario fittizio del bene oggetto di confisca è legittimato ad intervenire nel procedimento di prevenzione solo per rivendicare la qualità di proprietario effettivo del bene oggetto di ablazione e, quindi, di titolare di una situazione astrattamente meritevole di tutela secondo l’ordinamento. Il suo interesse sussiste, in termini di “concretezza” e “attualità”, quando mediante l’impugnazione si miri ad ottenere l’annullamento della confisca con riferimento alla fittizietà dell’intestazione e il riconoscimento della propria posizione giuridica qualificata. Sicchè la contestazione da parte del terzo della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del proposto, oltre a provenire da soggetto non legittimato, sarebbe sorretta da un interesse di mero fatto, derivante indirettamente dall’esito della procedura principale, cui l’ordinamento non attribuisce rilievo giuridico alla luce delle considerazioni in precedenza svolte. Di conseguenza, chiosano sul punto le Sezioni Unite, l’interesse del terzo a prendere parte al giudizio di prevenzione risiede nella richiesta di riconoscimento della proprietà effettiva del bene di cui il provvedimento impugnato assume l’intestazione fittizia al terzo stesso.
Anche l’analisi delle fonti internazionali (art. 12 – Confisca e sequestro – della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale adottata dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 con la Risoluzione n. 55/25 e aperta alla firma a Palermo il 12 dicembre 2000; art. 31 – Congelamento, sequestro e confisca – della Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all’ 11 dicembre dello stesso anno) conforta tale conclusione. Dalle disposizioni sopra indicate emerge che i “terzi in buona fede” non possono essere pregiudicati dalla confisca ed è a loro consentito allegare solo la propria buona fede e, dunque, l’effettivo diritto di proprietà sul bene ritenuto nella disponibilità dell’autore del reato.
Alle medesime conclusioni si giunge esaminando le disposizioni dettate in materia dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo, l’8 novembre 1990, dalle quali (in particolare, dagli articoli 22 e 27) emerge che non vi è assimilazione con l’autore del reato in quanto il terzo, colpito dalla confisca, deve avere avuto sufficiente possibilità di far valere i propri diritti; ossia i diritti che egli può “rivendicare” in quanto proprietario.
Con riferimento al diritto dell’Unione Europea, viene in rilievo la Direttiva del 24 aprile 2024 sulla confisca che andrà attuata in tutti gli Stati membri entro il 23 novembre 2026. Il contenuto dei considerando posti a fondamento della Direttiva evidenziano una marcata differenziazione tra chi viene assoggettato, in quanto ritenuto autore dell’illecita accumulazione patrimoniale, alla procedura giurisdizionale destinata a concludersi con la statuizione sulla confisca, nelle sue diverse configurazioni (le Sezioni Unite indicano, al riguardo, i considerando 29, 34, 46, 47 e 48) e i reali proprietari dei beni, quali soggetti terzi ai quali deve essere assicurata una specifica tutela tesa a salvaguardare la propria posizione, «compreso il diritto a rivendicare la proprietà del bene interessato» (considerando 28 e 33).
L’art. 3, n. 10, lett. c), della Direttiva, nel definire la qualità di «interessato» dal provvedimento di confisca, distingue la posizione di colui che subisce la misura ablatoria perché ritenuto autore dell’illecito incremento patrimoniale rispetto al «soggetto terzo i cui diritti in relazione ai beni oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca siano pregiudicati direttamente da tale provvedimento». Ponendo la disposizione l’accento sulla situazione di carattere sostanziale che lega il terzo al bene, ne definisce al contempo anche l’ambito di intervento nel procedimento, necessariamente limitato a far valere i fatti costitutivi di quel diritto che si assume illegittimamente compromesso. È, inoltre, significativo per le Sezioni Unite che la norma preveda la necessità di un pregiudizio “diretto”, da ciò potendo trarsi un ulteriore elemento in ordine al fatto che, simmetricamente, l’interesse di cui il terzo è portatore deve essere anch’esso diretto e, dunque, necessariamente collegato all’effettiva titolarità del bene oggetto della misura.
Dunque, il ritenuto intestatario fittizio dei beni intanto ha un diritto di interlocuzione nel procedimento di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale in quanto rivendichi un proprio effettivo diritto sui beni oggetto del provvedimento ablatorio.
Da ciò deriva la carenza di interesse del terzo a proporre questioni relative ai presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione tra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, la legittima provenienza del bene e la perimetrazione temporale dell’acquisto da parte del proposto, trattandosi di doglianze che solo il proposto stesso può avere interesse a far valere.
Resta fermo, chiariscono le Sezioni Unite, che, in tema di sequestro e confisca di beni intestati a terzi correlati all’applicazione di misure di prevenzione, incombe sull’accusa l’onere di provare, sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l’esistenza di situazioni idonee ad avallare concretamente il carattere puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, la disponibilità effettiva dei beni da parte del proposto. Ciò in quanto – laddove non operino le presunzioni di fittizietà, pur sempre relative, di cui all’art. 26, c. 2, cod. antimafia – deve applicarsi la disciplina generale sulla prova della disponibilità indiretta dei beni in capo al soggetto proposto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 20 stesso codice secondo cui il Tribunale ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta «risulta» poter disporre direttamente o indirettamente. Intanto, infatti, il giudice, con il decreto che dispone la confisca, può dichiarare la nullità dei relativi atti di disposizione, in quanto abbia «accertato» che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.
Il terzo ha un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria, secondo la quale egli è un mero intestatario formale, ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua proprietà e nella sua esclusiva disponibilità. E rispetto a tale thema probandum il diritto di difesa del terzo non incontra limitazioni di sorta allorché l’indicazione probatoria sia volta a contestare le circostanze indotte dall’accusa che riverberano sul fatto costitutivo del diritto fatto valere. L’ambito di allegazione da riconoscersi al terzo deve essere il più ampio possibile, altrimenti rendendosi privo di contenuto il diritto azionabile, e deve comprendere tutti i fatti positivi anche contrari o presuntivi rispetto a quelli su cui si fonda la ritenuta disponibilità del bene in capo al proposto. Non solo, pertanto, circostanze volte a dimostrare di avere sostenuto, iure proprio e con esclusione di qualsiasi interferenza determinata dai proventi illeciti del proposto, l’acquisto del bene, ma anche quelle dirette a contestare la valenza indiziante degli elementi ricostruttivi e dichiarativi in forza dei quali si sostiene che l’intestazione del bene sia avvenuta nomine alieno..
Le Sezioni Unite penali hanno dato risposta al seguente quesito: «Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo possa rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso».
Cassazione penale, Sez. Un., sentenza 5 settembre 2025, n. 30355
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