Responsabilità del liquidatore: doveri, obblighi e sanzioni penali ai sensi dell’art. 2489 c.c. e della Cassazione penale n. 17324/2024
1. Introduzione
La fase di liquidazione rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita di una società. In tale periodo, il compito di amministrare il patrimonio residuo, soddisfare i creditori e chiudere i rapporti pendenti spetta al liquidatore, figura centrale nella gestione dell’impresa che si avvia alla cessazione.
Il legislatore, consapevole della rilevanza di questa funzione, ha previsto per il liquidatore precisi poteri, obblighi e responsabilità, disciplinati dall’art. 2489 del codice civile, nonché rilevanti riflessi sul piano penale, specie in presenza di condotte distrattive o omissive.
Con la sentenza n. 17324 del 28 marzo 2024, la Corte di Cassazione, Sezione V penale, ha ribadito un principio fondamentale: il liquidatore, al pari dell’amministratore, ricopre una posizione di garanzia rispetto ai beni sociali e ai creditori, e può essere chiamato a rispondere penalmente per i danni derivanti da comportamenti omissivi o da violazioni dei suoi doveri di vigilanza e custodia.
2. L’art. 2489 c.c.: poteri e doveri del liquidatore
L’articolo 2489 del codice civile stabilisce che:
“Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.”
Dalla lettura della norma emergono tre elementi fondamentali:
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Ampiezza dei poteri: il liquidatore può compiere “tutti gli atti utili” alla liquidazione, salvo limitazioni statutarie o derivanti dall’atto di nomina.
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Standard di diligenza: il liquidatore deve agire con la professionalità e la diligenza qualificata richieste dall’incarico, analogamente a quanto previsto per gli amministratori (art. 2392 c.c.).
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Responsabilità assimilata a quella degli amministratori: per i danni derivanti dall’inosservanza dei propri doveri, il liquidatore risponde secondo le stesse regole previste per gli amministratori.
Ne deriva che il liquidatore non è un mero esecutore di formalità, ma un vero e proprio gestore qualificato della fase conclusiva della vita societaria, tenuto a tutelare tanto gli interessi della società quanto quelli dei creditori.
3. La responsabilità civile del liquidatore
Sul piano civile, la responsabilità del liquidatore è modellata su quella degli amministratori: egli risponde verso la società, verso i creditori sociali e, in taluni casi, verso i singoli soci o terzi danneggiati dalle sue condotte.
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Verso la società, il liquidatore è tenuto a risarcire i danni derivanti dalla violazione dei propri obblighi gestionali o di conservazione del patrimonio sociale.
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Verso i creditori, la responsabilità sorge quando, a causa di comportamenti dolosi o colposi, i beni sociali risultano insufficienti per soddisfare le pretese creditorie (art. 2394 c.c.).
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Verso i terzi, può configurarsi una responsabilità aquiliana (ex art. 2043 c.c.) in caso di atti che ledano direttamente diritti soggettivi altrui.
Il liquidatore, dunque, non è un “notaio” della liquidazione, ma un soggetto attivo, investito di doveri di vigilanza, conservazione e prudente gestione del patrimonio residuo.
4. La dimensione penale: la posizione di garanzia e l’art. 40 cpv. c.p.
La sentenza Cass. pen., Sez. V, 28 marzo 2024, n. 17324 ha chiarito che la responsabilità del liquidatore non deriva soltanto dalla normativa civilistica o fallimentare, ma si estende anche sul piano penale, in virtù di una posizione di garanzia analoga a quella dell’amministratore.
La Corte ha richiamato il combinato disposto degli artt. 2489 c.c., 2392 c.c. e 40, comma 2, del codice penale, secondo cui:
“Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”
Il liquidatore, dunque, non può limitarsi all’inerzia o all’osservazione passiva della gestione. Egli è penalmente responsabile se, potendo intervenire per evitare il compimento di atti dannosi o distrattivi, omette di farlo, consentendo così la verificazione dell’evento lesivo.
In altri termini, la responsabilità omissiva impropria del liquidatore trova fondamento nella sua posizione di garanzia verso:
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il patrimonio della società;
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i creditori sociali;
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il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione.
5. La Cassazione penale n. 17324/2024: i principi di diritto
La pronuncia della Suprema Corte ha un rilievo sistematico notevole. Essa afferma che:
“La responsabilità del liquidatore deriva non solo dalla legge fallimentare (ora codice della crisi d’impresa), ma anche dall’art. 2489 c.c., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all’art. 2392 c.c., il quale fissa un principio di ordine generale – per il quale l’amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose – di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità ex art. 40 cpv. c.p., ove i detti obblighi siano disattesi.”
Con questa motivazione, la Corte ha riconosciuto espressamente che il liquidatore, pur non essendo più amministratore, mantiene un obbligo attivo di vigilanza e di prevenzione rispetto ai comportamenti illeciti o pregiudizievoli che possano arrecare danno ai creditori o alla società.
In sostanza:
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il liquidatore risponde penalmente quando non impedisce il compimento di atti di distrazione o dissipazione del patrimonio;
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risponde civile e penalmente per negligenza o omessa vigilanza;
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non può invocare l’estraneità o la mancanza di diretta esecuzione dell’atto dannoso come causa di esonero da responsabilità.
6. Rapporti con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) ha riformato profondamente la disciplina della liquidazione e delle responsabilità degli organi sociali.
L’art. 2489 c.c. si integra oggi con le norme del nuovo codice, che impongono al liquidatore obblighi di segnalazione tempestiva e di attivazione in presenza di indizi di crisi o insolvenza.
In particolare, il liquidatore che ometta di attivarsi dinanzi a una situazione di dissesto può incorrere in:
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responsabilità per bancarotta semplice o fraudolenta, ai sensi degli artt. 322 e ss. C.C.I.I.;
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responsabilità omissiva ex art. 40 c.p., per non aver impedito l’aggravamento del dissesto;
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sanzioni civili e amministrative, in caso di violazione dei doveri di trasparenza e cooperazione con gli organi della procedura concorsuale.
Pertanto, la posizione del liquidatore è oggi più esposta che mai, in un quadro normativo che accentua il principio della vigilanza attiva e della gestione responsabile della liquidazione.
7. Il ruolo dell’avvocato penalista nella difesa del liquidatore
Quando il liquidatore viene indagato o imputato per reati connessi alla gestione della fase liquidatoria (come bancarotta, omessa denuncia, distrazione, false comunicazioni sociali o violazioni fiscali), l’intervento dell’avvocato penalista è determinante.
Il difensore, infatti, deve:
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dimostrare l’assenza di dolo o colpa, evidenziando che l’evento dannoso non è riconducibile a condotte omissive imputabili al liquidatore;
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ricostruire puntualmente i flussi gestionali, la documentazione contabile e le decisioni assunte, per provare la corretta esecuzione dei doveri di vigilanza;
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valutare la sussistenza della posizione di garanzia in concreto, contestando eventuali estensioni indebite di responsabilità.
Nei casi di maggiore complessità, l’avvocato penalista può affiancare il liquidatore anche nella fase preventiva, fornendo consulenza nella gestione della liquidazione e nella redazione delle relazioni e dei bilanci finali, al fine di ridurre il rischio di esposizione a procedimenti penali o civili.
8. Conclusioni
L’art. 2489 c.c. e la giurisprudenza della Cassazione penale del 2024 confermano che il liquidatore non è una figura meramente formale, ma un soggetto gravato da responsabilità sostanziali e penalmente rilevanti.
Egli ha il dovere di:
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vigilare sull’andamento della liquidazione;
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impedire il compimento di atti dannosi o illeciti;
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tutelare gli interessi dei creditori e della società.
La violazione di tali obblighi può determinare responsabilità civile e penale, secondo il principio generale sancito dall’art. 40 cpv. c.p.: non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
Alla luce di questa interpretazione, il liquidatore assume una posizione di garanzia attiva e non può ritenersi esonerato da responsabilità per semplice inerzia.
Il corretto adempimento dei suoi compiti, unito a un’adeguata assistenza legale, costituisce la miglior tutela per evitare di incorrere in contestazioni, tanto sul piano civilistico quanto su quello penale.

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