
AVVOCATO PENALISTA
Capacità a testimoniare ed attendibilità della persona offesa
CASSAZIONE PENALE
La Corte distingue nettamente tra:
- accertamento della capacità a testimoniare;
- valutazione dell’attendibilità e della veridicità del narrato.
Il consulente può occuparsi della prima, mentre la seconda compete esclusivamente al giudice
Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 26/11/2019, n. 15207 (rv. 278780-01)
GIUDIZIO – Istruzione dibattimentale – Esame dei testimoni – Minorenne – Dichiarazioni del teste minore – Accertamento della capacità a testimoniare – Valutazione di attendibilità – Differenze
In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, l’accertamento della capacità a testimoniare, diretto ad appurare se questi sia in grado di percepire la realtà e riferire sui fatti di cui è a conoscenza senza influenze dovute a patologie, deve essere distinto dalla valutazione di attendibilità, che riguarda, invece, la veridicità del narrato. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 25/10/2018)
Estratto della motivazione
…..Deve rilevarsi che il difensore aveva motivato la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sul rilievo che la persona offesa era stata sentita per la prima volta in giudizio ormai quattordicenne e, dunque, in un momento lontano dalla reale collocazione temporale degli abusi contestati. Si comprende, tuttavia – come correttamente evidenziato dal giudice di secondo grado in motivazione (pag. 2 della sentenza) – che un simile assunto può ben prestarsi ad una diversa interpretazione e rilevare, al contrario, come dato rivelatore della capacità del testimone. Non è illogico affermare – come fa la Corte territoriale che la capacità di comprensione e discernimento di una ragazza di quattordici anni è diversa e ben maggiore di quella di una bambina di sette anni; età che avrebbe avuto la vittima laddove fosse stata sentita tempestivamente, all’epoca della commissione del fatto. E deve sul punto ricordarsi, su un piano più generale, che, in tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l’inattendibilità della testimonianza della persona offesa, non essendo tale accertamento indispensabile ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (ex plurimis, Sez. 3, n. 8541 del 18/10/2017, dep. 22/02/2018, Rv. 272299; Sez. 3, n. 25800 del 01/07/2015, dep. 22/06/2016, Rv. 267323). In ogni caso, la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali – come, in generale, ogni valutazione in punto di attendibilità – è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all’analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell’esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l’accertamento dell’idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche (ex plurimis, Sez. 3, n. 47033 del 18/09/2015, Rv. 265528; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251662).
E la radicale differenza tra capacità a testimoniare e attendibilità, già evidenziata da questa Corte, deve essere qui ribadita, nel senso che il primo dei due concetti si riferisce alla capacità del soggetto di percepire la realtà e riferire sui fatti di cui è a conoscenza senza influenze dovute a patologie, mentre il secondo si riferisce alla veridicità del narrato; ben potendosi dare l’ipotesi, anche in relazione a testimoni minorenni, di un mendacio perpetrato da u soggetto pienamente capace a testimoniare.
Come anticipato, tali principi sono stati correttamente applicati nel caso di specie, in cui la Corte d’appello ha escluso la necessità di ricorrere alla perizia, perchè non era emerso dalle dichiarazioni della minore alcun elemento che avrebbe potuto far dubitare della sua credibilità, essendo, al contrario, i suoi racconti caratterizzati da coerenza e linearità, nè erano stati prospettati dalla difesa elementi probatori tali da rendere necessaria la verifica della capacità a testimoniare della minore. Si tratta di una motivazione pienamente logica e coerente, posto che gli eventi decisivi ai fini dell’accertamento del reato, così come narrati dalla vittima, hanno trovato pieno riscontro negli altri dati acquisiti nel procedimento.
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