LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE e iniziativa del Pubblico Ministero

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Liquidazione giudiziale e iniziativa del Pubblico Ministero

Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638

Il ruolo dell’avvocato penalista nella tutela dell’imprenditore

La liquidazione giudiziale, introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) in sostituzione del fallimento, rappresenta oggi uno dei principali punti di contatto tra diritto concorsuale e diritto penale dell’economia.

L’Ordinanza della Corte di Cassazione civile, Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638, assume un rilievo particolare poiché chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 38 CCII, ridefinendo in senso estensivo i poteri di iniziativa del Pubblico Ministero per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Si tratta di una pronuncia destinata ad avere ricadute concrete e immediate sulla posizione di imprenditori, amministratori, liquidatori e organi di controllo, nonché sul lavoro dell’avvocato penalista, sempre più chiamato a intervenire nella fase iniziale della crisi.


1. L’art. 38 CCII: la legittimazione del Pubblico Ministero

L’art. 38, commi 1 e 2, CCII prevede che:

  • il Pubblico Ministero presenti il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale “in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza”;

  • l’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento ne dia segnalazione al Pubblico Ministero.

La norma si caratterizza per una formulazione volutamente ampia, che segna un netto superamento della disciplina previgente di cui all’art. 7 della legge fallimentare, la quale subordinava l’iniziativa del P.M. a ipotesi tipizzate e predeterminate.


2. La nozione di “notitia decoctionis” secondo la Cassazione

Con l’ordinanza n. 31638/2025, la Corte di Cassazione fornisce un’interpretazione chiara e sistematica dell’art. 38 CCII, affermando che:

ogni notizia relativa allo stato di insolvenza, concernente un soggetto assoggettabile alla procedura concorsuale, se acquisita dal Pubblico Ministero nell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie, è idonea a legittimare l’iniziativa per l’apertura della liquidazione giudiziale.

La Corte precisa che resta esclusivamente fuori da tale ambito l’ipotesi – definita “scolastica” – della notizia appresa in via privata, al di fuori di qualsiasi attività istituzionale.


3. Il superamento definitivo della legge fallimentare

La pronuncia evidenzia come il Codice della crisi d’impresa abbia inteso:

  • eliminare ogni riferimento a casi “tipici” di emersione dell’insolvenza;

  • svincolare l’iniziativa del Pubblico Ministero dalla pendenza di un procedimento penale;

  • ampliare in modo significativo il perimetro della legittimazione processuale del P.M.

La Cassazione sottolinea che tale scelta legislativa si pone in linea di continuità con l’evoluzione giurisprudenziale maturata sotto la vigenza dell’art. 7 L. Fall., che già riconosceva la legittimazione del Pubblico Ministero ogniqualvolta la notitia decoctionis fosse appresa istituzionalmente, anche al di fuori di un procedimento penale in senso stretto.


4. Accertamenti “indiretti” e insolvenza: un profilo di rischio concreto

Particolarmente rilevante è il chiarimento secondo cui la notizia di insolvenza può emergere anche:

  • nel corso di procedimenti riguardanti soggetti diversi dall’imprenditore;

  • nell’ambito di accertamenti privi di rilievo penale;

  • da atti iscritti a modello 45 o da segnalazioni giudiziarie.

Ciò comporta che un’impresa possa essere esposta all’iniziativa del Pubblico Ministero anche senza essere direttamente coinvolta in un’indagine penale, con evidenti implicazioni difensive.


5. Il principio di diritto

La Corte enuncia il seguente principio di diritto:

“Ai sensi dell’art. 38 CCII, il pubblico ministero è legittimato a presentare il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale ogniqualvolta acquisisca la notitia decoctionis nell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie, anche al di fuori di un procedimento penale.”

Si tratta di un principio destinato a incidere profondamente sulla prassi applicativa della liquidazione giudiziale.


6. Liquidazione giudiziale e profili di responsabilità penale

L’apertura della liquidazione giudiziale costituisce, nella prassi, il presupposto per l’attivazione di numerosi procedimenti penali, in particolare in materia di:

  • bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;

  • bancarotta semplice;

  • reati societari;

  • concorso di persone nel reato;

  • responsabilità degli amministratori, dei liquidatori e dei sindaci.

L’ampliamento dei poteri del Pubblico Ministero rende sempre più frequente l’anticipazione del rischio penale, già nella fase di emersione della crisi.


7. Il ruolo dell’avvocato penalista nella crisi d’impresa

Alla luce dell’interpretazione fornita dalla Cassazione, il ruolo dell’avvocato penalista non può più essere confinato alla fase successiva all’apertura della procedura concorsuale.

L’assistenza deve essere:

  • preventiva, per intercettare e gestire i profili di rischio;

  • strategica, orientata alla tutela dell’imprenditore e degli organi societari;

  • integrata, in coordinamento con le valutazioni civilistiche e concorsuali.

L’avvocato penalista interviene nella valutazione delle condotte gestorie, nella gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria e nella predisposizione di una linea difensiva coerente, già prima dell’eventuale apertura della liquidazione giudiziale.


8. Considerazioni conclusive

L’Ordinanza Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638 conferma che la liquidazione giudiziale non è più un evento marginale o residuale, ma uno strumento che il Pubblico Ministero può attivare con ampia discrezionalità, sulla base di qualunque notizia di insolvenza appresa nell’esercizio delle sue funzioni.

In questo quadro normativo e giurisprudenziale, l’assistenza di un avvocato penalista esperto in diritto della crisi e reati fallimentari assume un ruolo centrale nella tutela dell’imprenditore, non solo in sede processuale, ma soprattutto nella prevenzione del rischio penale.

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