LIQUIDAZIONE COOPERATIVA AGRICOLA

bancarotta fraudolenta documentale

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LIQUIDAZIONE COOPERATIVA AGRICOLA

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 16/01/2026, n. 880

Può, quindi, affermarsi che la soluzione della crisi dell’impresa agricola organizzata in forma di cooperativa che eserciti anche attività commerciale trova la propria regolamentazione nell’ambito del binario “fallimento (liquidazione giudiziale)-liquidazione coatta amministrativa“, mentre nel caso in cui la cooperativa agricola abbia un esclusivo fine agricolo-mutualistico, senza alcuna implicazione di natura commerciale, la disciplina dell’insolvenza è rimessa unicamente alla procedura concorsuale amministrativa della liquidazione coatta amministrativa salva, in ogni caso, la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale competente ai sensi dell’art 202 L. fall. (oggi art. 298 CCII)

L’imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa è soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, non ha accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla L. 3/2012 in forza del divieto sancito dall’art 6 L.3/2012