LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Diritto Penale Fallimentare e Tributario

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Liquidazione controllata del sovraindebitato

In vigore dal 28 settembre 2024

  1.   Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
  2.   Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).
  3.   Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l’impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all’attestazione i documenti di cui all’articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all’OCC la richiesta di cui al primo periodo e l’attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell’attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.
  4.   Non sono compresi nella liquidazione:
  5. a)  i crediti impignorabili ai sensi dell‘art 545 del codice di procedura civile
  6. b)  i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
  7. c)  i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’art 170 del codice civile;
  8. d)  le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
  9.   Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli art 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma, del codice civile

Liquidazione controllata: Sentenze recenti

Tribunale Monza, Sez. III, Sentenza, 09/04/2025, n. 71

Il Tribunale, nell’ambito del giudizio di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art 268 codice della crisi d’impresa, può richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali al fine di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa e garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.

Tribunale Roma, Sez. XIV, Sentenza, 07/04/2025, n. 305

La proposta di concordato minore, anche se non abbia ottenuto il voto favorevole dei creditori, può essere omologata dal giudice qualora sia verificata la maggior convenienza rispetto alla liquidazione controllata, confermando che le risorse esterne previste nel piano migliorano significativamente la soddisfazione dei creditori

Tribunale Avellino, Sez. I, Sentenza, 01/04/2025, n. 18

È ammissibile la richiesta di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio da parte di un debitore persona fisica non imprenditore, purché sussistano le condizioni di sovraindebitamento e vi sia la disponibilità di utilità prevedibilmente destinabili ai creditori concorsuali, anche se derivanti esclusivamente dalle eccedenze reddituali.

Tribunale Brescia, Sez. IV, Sentenza, 14/03/2025, n. 93

La condizione di sovraindebitamento per l’accesso alla liquidazione controllata, ai sensi dell’art 2 comma I, lett. c) CCII richiede, da un punto di vista soggettivo, che il debitore sia non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; e, da un punto di vista oggettivo, che il debitore versi in uno stato di crisi o insolvenza, motivatamente evidenziato tramite relazione redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.).