DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

avvocato penalista

 

AVVOCATO PENALISTA
AVVOCATO EMANUELE CROZZA

Detenzione di sostanze stupefacenti: la distinzione tra art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990 e uso personale

  1. Introduzione: il quadro normativo della disciplina sugli stupefacenti

La disciplina penale delle sostanze stupefacenti o psicotrope in Italia è contenuta nel D.P.R. 309/1990, il cosiddetto Testo unico sulle sostanze stupefacenti.
Si tratta di una normativa complessa, che prevede un articolato sistema di reati e illeciti amministrativi, distinguendo nettamente tra le condotte penalmente rilevanti (produzione, traffico, detenzione a fini di spaccio) e quelle non punibili penalmente, come l’uso personale.

Tra gli articoli più importanti del testo unico vi è l’art. 73, che punisce le condotte illecite in materia di stupefacenti, e il successivo art. 75, che disciplina invece le conseguenze dell’uso personale di tali sostanze.

La distinzione tra le due fattispecie – detenzione a fini di spaccio e detenzione per uso personale – rappresenta una delle questioni più delicate e discusse della giurisprudenza penale, poiché la linea di confine è spesso sottile e dipende da una valutazione complessiva del caso concreto.

  1. L’articolo 73 D.P.R. 309/1990: il reato di produzione, traffico e detenzione illecita

L’art. 73 del D.P.R. 309/1990 è la norma cardine in materia di stupefacenti.
Il primo comma punisce chiunque produce, traffica, detiene, importa, esporta o comunque compie atti diretti alla cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si tratta di un reato di pericolo presunto, volto a reprimere qualsiasi forma di diffusione delle droghe, anche prima della effettiva commercializzazione.

Le pene previste sono molto severe:

  • da 6 a 20 anni di reclusione e multa da 26.000 a 260.000 euro per le sostanze indicate nelle tabelle I e III (droghe “pesanti” come eroina, cocaina, ecstasy);
  • da 2 a 6 anni di reclusione e multa da 5.164 a 77.468 euro per le sostanze delle tabelle II e IV (droghe “leggere”, come cannabis e hashish).

Tuttavia, il legislatore ha introdotto una disposizione di particolare rilievo, contenuta nel comma 5 dell’articolo 73, che prevede una ipotesi di lieve entità.

  1. Il comma 5 dell’art. 73: la fattispecie di lieve entità

Il comma 5 dell’art. 73 prevede che:

“Quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti di cui al presente articolo sono di lieve entità, si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.”

La norma, quindi, introduce un’attenuazione di pena nei casi in cui il fatto, pur costituendo reato, risulti meno grave rispetto alle condotte tipiche di traffico o spaccio organizzato.
La lieve entità non esclude la punibilità, ma consente di riconoscere una minore offensività del comportamento.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la valutazione della “lieve entità” deve essere globale e non frammentaria, tenendo conto di una serie di elementi quali:

  • la quantità e qualità della sostanza stupefacente;
  • i mezzi utilizzati per la detenzione o la cessione;
  • le modalità dell’azione (ad esempio, se lo spaccio è occasionale o sistematico);
  • le circostanze personali dell’imputato;
  • l’ambito territoriale e il numero dei soggetti coinvolti.
  1. La distinzione con l’uso personale: l’art. 75 D.P.R. 309/1990

Diversamente, l’art. 75 del D.P.R. 309/1990 stabilisce che:

“Chiunque illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope per uso esclusivamente personale è sottoposto a sanzioni amministrative.”

In tal caso, quindi, non si configura un reato, ma soltanto un illecito amministrativo.
Le sanzioni previste sono di natura amministrativa e non penale, e possono comprendere:

  • la sospensione della patente di guida;
  • la sospensione del passaporto o del porto d’armi;
  • l’obbligo di frequentare programmi terapeutici o di recupero.

La differenza fondamentale tra art. 73 e art. 75 è dunque l’elemento soggettivo della destinazione:

  • se la detenzione è finalizzata alla cessione a terzi, anche occasionale, si tratta di reato;
  • se la detenzione è per uso personale esclusivo, si tratta di illecito amministrativo.
  1. Il problema della prova: come distinguere uso personale da spaccio

La questione più complessa riguarda la prova della finalità della detenzione.
Il semplice possesso di sostanze stupefacenti non basta per affermare la colpevolezza: occorre dimostrare che tale possesso era destinato allo spaccio e non al consumo personale.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, per distinguere le due ipotesi occorre valutare una serie di indicatori oggettivi, tra cui:

  • quantità della sostanza detenuta;
  • tipo di confezionamento (dose singola o multipla);
  • presenza di bilancini di precisione o strumenti di pesatura;
  • disponibilità di denaro contante di provenienza non giustificata;
  • comportamento dell’imputato (tentativi di cessione, frequentazione di ambienti di spaccio);
  • assenza di strumenti di consumo personale (cartine, pipe, siringhe).

Non esiste un limite quantitativo rigido: il D.M. 11 aprile 2006 ha introdotto valori-soglia orientativi per distinguere tra uso personale e spaccio, ma la valutazione resta caso per caso e discrezionale.

  1. Cassazione e criteri interpretativi

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il numero di dosi ricavabili dalla sostanza non è elemento decisivo, ma solo uno degli indizi da considerare nel contesto complessivo.
Ad esempio, la Cass. pen., Sez. VI, n. 49309/2023 ha chiarito che anche il possesso di un quantitativo superiore ai limiti tabellari può essere considerato uso personale, se il soggetto riesce a dimostrare un consumo abituale e la mancanza di elementi di spaccio.

Al contrario, in presenza di elementi come il frazionamento in dosi, la presenza di denaro contante, o comunicazioni indicative di traffico, la Corte tende a riconoscere la finalità di cessione, configurando il reato di cui all’art. 73..

  1. L’art. 73 comma 5 come reato autonomo

La dottrina e la giurisprudenza maggioritaria qualificano oggi l’ipotesi del comma 5 come reato autonomo, e non come circostanza attenuante del reato base.
Ciò comporta importanti conseguenze applicative, in particolare:

  • è possibile procedere per decreto penale di condanna o applicare la sospensione condizionale della pena;
  • può essere riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.;
  • si può ricorrere all’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) anche nei casi di lieve entità.

La qualificazione autonoma del reato ha reso più flessibile l’intervento del giudice e più efficace la difesa penale, soprattutto nei casi di detenzione di modeste quantità o di consumo condiviso.

  1. Il “consumo di gruppo”: una zona grigia

Un tema specifico e spesso dibattuto è quello del cosiddetto consumo di gruppo.
La Cassazione (Sez. Un., n. 25401/2013) ha stabilito che non costituisce reato la detenzione comune di sostanze destinate a essere consumate contestualmente da più soggetti, purché:

  1. sia accertata la destinazione esclusiva al consumo personale dei partecipanti;
  2. non vi sia attività di intermediazione o di cessione a terzi;
  3. la sostanza sia acquistata insieme e per uso immediato.

In questi casi, non sussiste il reato di spaccio, ma l’illecito amministrativo di cui all’art. 75. Tuttavia, qualora anche uno solo dei partecipanti si ponga come organizzatore o fornitore abituale, la condotta può rientrare nell’art. 73.

  1. La difesa nel processo per detenzione di stupefacenti

Il ruolo dell’avvocato penalista è fondamentale per tutelare l’imputato accusato di detenzione di stupefacenti.
La linea difensiva si basa generalmente su tre direttrici:

  1. Contestazione dell’elemento soggettivo: dimostrare che la sostanza era destinata al consumo personale, non alla cessione.
  2. Dimostrazione della lieve entità del fatto: anche qualora si ritenga che la condotta integri il reato, la difesa può chiedere il riconoscimento del comma 5, con conseguente attenuazione della pena.
  3. Richiesta di misure alternative o sospensione del procedimento: per tossicodipendenti o assuntori abituali è possibile accedere a programmi terapeutici e a forme di sospensione condizionale (art. 89 d.P.R. 309/1990).

Inoltre, la difesa può eccepire vizi procedurali legati a:

  • irregolarità nelle perquisizioni o sequestri;
  • violazioni della catena di custodia della sostanza;
  • carenze nella perizia tossicologica.
  1. Il trattamento sanzionatorio e le misure alternative

In caso di condanna per il reato di cui all’art. 73 comma 5, il giudice può applicare pene relativamente miti (da sei mesi a quattro anni), consentendo l’accesso a:

  • sospensione condizionale della pena;
  • messa alla prova (nei procedimenti davanti al tribunale ordinario o minorile);
  • affidamento in prova al servizio sociale;
  • lavori di pubblica utilità, spesso preferiti per finalità rieducative.

La messa alla prova e i programmi terapeutici per tossicodipendenti costituiscono strumenti preziosi per favorire il recupero sociale dell’imputato, evitando la detenzione carceraria.

  1. Conclusioni: l’importanza di una valutazione caso per caso

La distinzione tra uso personale e detenzione a fini di spaccio rappresenta uno dei temi più complessi del diritto penale in materia di stupefacenti.
Non esistono soglie fisse o regole assolute: ogni caso deve essere valutato nel suo contesto, considerando la condotta dell’imputato, la quantità e la qualità della sostanza, le modalità di detenzione e gli elementi di prova raccolti.

Per questo motivo, è essenziale rivolgersi a un avvocato penalista esperto in reati di droga, in grado di analizzare gli atti, contestare le accuse e valorizzare ogni elemento utile alla difesa.

TRIBUNALE DI GENOVA SEZ.II SENTENZA 29 APRILE 2025 N. 685

Si riporta sentenza del Tribunale di Genova che affronta il tema della detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti

Dalla lettura della annotazione allegata alla comunicazione della notizia di reato si apprende che il giorno 31/3/2022, intorno alle ore 20:45, l’equipaggio della Volante “Polcevera” della Questura di Genova effettuò il controllo dell’odierno imputato in Via R., in prossimità della fermata dell’autobus, all’angolo con Via B..

Alla richiesta se avesse con sé sostanze stupefacenti, l’imputato consegnava spontaneamente un sacchetto di plastica, mentre risultava negativa l’ulteriore perquisizione personale.

L’imputato, che al momento era sprovvisto di documenti, veniva quindi identificato mediante rilievi fotodattiloscopici presso gli uffici della Questura.

Le analisi successivamente effettuate presso il Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane su campione della sostanza posta in sequestro evidenziavano la presenza del principio attivo Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) per un contenuto di gr. 5,629, corrispondente a n. 225,2 dosi medie singole.

  1. Alla luce di quanto sinteticamente emerge dagli atti utilizzabili si deve concludere che non vi è prova della responsabilità dell’odierno imputato per il reato ad esso contestato.

Premesso che non vi è dubbio in ordine alla detenzione da parte dell’imputato della sostanza stupefacente, dallo stesso consegnata spontaneamente a richiesta degli operanti, la dinamica dell’azione descritta nella annotazione di servizio non evidenzia in modo univoco la sussistenza di una condotta di detenzione finalizzata alla cessione della sostanza a terzi da parte dell’imputato.

Preliminarmente deve condividersi il principio espresso da Cassazione Penale  Sez. VI 9 Novembre n.5079  secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di esclusione della punibilità, con la conseguenza che il relativo onere probatorio non grava sull’imputato, ma sulla pubblica accusa, che ha dunque l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio della sostanza detenuta, eventualmente anche sulla base di elementi indiziari v. Cass. Pen. cit..

Nel caso di specie, gli assai scarsi elementi acquisiti non appaiono possedere i requisiti di gravità e precisione tali da poter ritenere raggiunta prova idonea della detenzione finalizzata alla cessione a terzi,

In particolare, il solo dato ponderale, certamente non irrilevante, non appare tuttavia da sé solo inequivocamente significativo della destinazione della sostanza detenuta alla cessione a terzi, in assenza di altri elementi univocamente indicativi della finalità di cessione, quali la presenza di dosi preconfezionate o di materiale per il confezionamento o di denaro contante. Sulla base di tali considerazioni, in assenza di prova idonea che la detenzione della sostanza da parte dell’imputato fosse effettivamente ed univocamente finalizzata alla cessione o all’uso di terzi, dovendosi per ciò stesso ritenere verosimile una detenzione per uso esclusivamente personale, che integra la fattispecie di illecito amministrativo prevista dall’art 75 dpr 309/90 si impone una pronuncia di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti al Prefetto della Provincia di Genova per i provvedimenti di competenza.

 

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