
BANCAROTTA FRAUDOLENTA E CESSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 08/01/2026, n. 3233
I rapporti di lavoro, insieme agli altri beni strumentali ed economici che rappresentano valori rilevanti per l’azienda, costituiscono beni suscettibili di distrazione nell’ambito del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Pertanto, la cessione di tali rapporti può integrare una condotta distrattiva di beni aziendali, soprattutto quando rappresentano la componente essenziale dell’azienda ceduta.
ESTRATTO MOTIVAZIONE
Questa Corte di cassazione ha da tempo affermato che l’avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologia costituiscono beni economicamente apprezzabili e, come tali, possono essere oggetto di bancarotta per distrazione, in quanto nel concetto di beni, agli effetti dell’art. 216 legge fall., rientrano tutti gli elementi del patrimonio dell’imprenditore, compresi non soltanto i beni suscettibili di utilizzazione immediata, ma anche i beni strumentali e persino quelli futuri (Sez. 5, n. 8598 del 24/05/1982, Marcucci, Rv. 155357-01). Tuttavia, questa Corte di cassazione ha precisato, in tema di bancarotta fraudolenta, che non è suscettibile di distrazione l’avviamento commerciale dell’azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 27210801) e che la cessione di un ramo d’azienda – che, qualora non adeguatamente remunerata, integra la condotta distrattiva – presuppone che il trasferimento abbia a oggetto un complesso aziendale inteso secondo la definizione dell’art. 2555 cod.civ. , ossia come l’insieme di beni organizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, Falcone, Rv. 286621-01). Il ricorrente ha sostenuto con il primo motivo che oggetto di distrazione non possono essere oggetto i meri contratti di lavoro con i dipendenti, ma la Corte di appello ha avuto cura di precisare che attraverso la cessione alla … Spa dei contratti di lavoro con i dipendenti la fallita ha di fatto ceduto, in assenza di corrispettivo, la sua azienda, in quanto i rapporti lavorativi con i dipendenti rappresentavano il più rilevante valore economico aziendale. La Corte territoriale non ha affermato che tali rapporti costituissero l’unica componente dell’azienda, ma piuttosto che essi rappresentavano “il valore essenziale della società”.
Tuttavia, dalla sentenza di primo grado emerge (vedi pag. 6 della sentenza di primo grado) che anche altri beni, come computer e programmi informatici che il A.A. aveva prelevato e trasportato in un luogo sconosciuto, costituivano parte dell’azienda ceduta.
In sostanza, dalle due sentenze di merito emerge che oggetto della distrazione è stata l’intera azienda della fallita, della quale i lavoratori, tecnici informatici altamente specializzati, rappresentavano il valore piùrilevante.
Ne deriva che i Giudici di primo e secondo grado hanno rispettato i principi di diritto sopra esposti.
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