AVVOCATO PENALISTA: USURA PENALE, USURA BANCARIA
L’usura rappresenta una delle ipotesi più gravi di reato contro il patrimonio, in quanto colpisce non solo il patrimonio della vittima, ma anche la sua libertà economica, approfittando dello stato di bisogno o della difficoltà finanziaria del soggetto passivo. L’avvocato penalista specializzato in usura svolge un ruolo cruciale sia nella difesa dell’imputato sia nella tutela della persona offesa, anche in relazione alle azioni civili connesse.
USURA PENALE ART. 644 CP
Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurari0
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria 4.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
La nozione di usura: oggettiva e soggettiva
La giurisprudenza distingue tra:
- Usura oggettiva, che si verifica quando gli interessi pattuiti superano la soglia prevista dalla legge (tasso soglia pubblicato trimestralmente).
- Usura soggettiva, che ricorre quando il tasso è sotto soglia ma comunque sproporzionato rispetto alla prestazione e la vittima si trova in difficoltà economica o finanziaria.
Cass. pen., Sez. II, 4 ottobre 2005, n. 37037:
«Il reato di usura soggettiva si configura anche in presenza di interessi inferiori alla soglia legale, quando sussistano condizioni di sproporzione e di approfittamento dello stato di bisogno della vittima.
USURA BANCARIA
Corte d’Appello Firenze, Sez. spec. in materia di imprese, 04/04/2025, n. 627
In tema di usura sopravvenuta nell’apertura di credito in conto corrente, quando il tasso degli interessi concordato superi nel corso del tempo la soglia ex art. 2 della legge n. 108/1996, pur non determinandosi il reato di usura, la pretesa della banca di continuare a riscuotere detti interessi è di per sé contraria a buona fede e correttezza e comporta l’obbligo di restituire gli importi percepiti in eccedenza rispetto al tasso soglia.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/03/2025, n. 7382
In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire. (Rigetta, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 10/07/2020)




