AVVOCATO PENALISTA: DELITTO TENTATO

 

Avvocato penalista: Il delitto tentato: disciplina normativa, presupposti applicativi e orientamenti giurisprudenziali

L’articolo 56 del codice penale disciplina l’istituto del delitto tentato, stabilendo che:

“Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica”.

Scopo della norma è quello di anticipare la soglia di tutela del bene giuridico: si punisce, infatti, non solo chi consuma un reato, ma anche chi compie atti che manifestano concretamente un’intenzione delittuosa, pur se il reato non si realizza nella sua interezza.

  1. Delitto consumato e tentato: distinzione preliminare

Per comprendere correttamente il tentativo, è necessario chiarire il concetto di reato consumato. Un reato si considera consumato quando tutti gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma incriminatrice sono integralmente realizzati nel fatto concreto.

Parte della dottrina (Mantovani) distingue tra perfezione e consumazione del reato: la perfezione coinciderebbe con la realizzazione degli elementi costitutivi tipici, mentre la consumazione rappresenterebbe il momento in cui il reato raggiunge la sua massima offensività. Ad esempio, nelle lesioni personali (art. 582 c.p.), il reato si perfezionerebbe con il primo colpo, ma si consumerebbe solo con l’ultimo, cioè quando si realizza la lesione stessa.

Questa distinzione è tuttavia criticata dalla dottrina prevalente, secondo cui essa confonde la struttura del reato con il giudizio di gravità dell’offesa, che rileva ai fini della commisurazione della pena (art. 133 c.p.).

  1. La consumazione nei reati di condotta e di evento

La consumazione si verifica:

  • nei reati di mera condotta, con il compimento dell’azione vietata (es. furto: la consumazione coincide con l’impossessamento della cosa mobile altrui sottratta al possessore – cfr. Cass. pen., sez. V, 19/11/2008, n. 46988);
  • nei reati di evento, con la produzione del risultato lesivo (es. omicidio: si consuma con la morte della vittima – Cass. pen., sez. I, 12/02/2013, n. 15370).

La determinazione del momento consumativo ha rilievo pratico per:

  • stabilire la legge applicabile in caso di successione di norme penali nel tempo (art. 2 c.p.);
  • calcolare l’inizio della prescrizione (art. 158 c.p.);
  • verificare l’applicabilità di cause di estinzione del reato (amnistia, indulto).
  1. La struttura del delitto tentato: elementi costitutivi

Il delitto tentato richiede:

  • atti idonei,
  • diretti in modo non equivoco a commettere un delitto,
  • assenza di consumazione, per cause indipendenti dalla volontà dell’agente.

Esempio giurisprudenziale: Cass. pen., sez. I, 07/02/2017, n. 9521 ha ritenuto configurabile il tentato omicidio nel caso di soggetto che aveva esploso colpi d’arma da fuoco contro la vittima, mancandola per pochi centimetri: gli atti erano idonei e univoci, e solo il caso aveva impedito il verificarsi dell’evento.

  1. Gli atti idonei

Per “atti idonei” si intendono quelli astrattamente e concretamente capaci di condurre alla consumazione del reato, valutati ex ante, in concreto (prognosi postuma), sulla base delle condizioni esistenti al momento dell’azione.

Cass. pen., sez. I, 14/03/2012, n. 12296 ha escluso la configurabilità del tentativo in un caso in cui l’agente aveva iniettato una sostanza credendola velenosa, ma in realtà innocua: gli atti erano inidonei, perché oggettivamente inoffensivi, nonostante l’intenzione criminale.

  1. Gli atti univoci

Gli atti devono essere non equivoci, ossia univocamente indicativi della volontà criminosa, anche se inseriti in un contesto complesso. Non sono sufficienti meri atti preparatori (es. acquisto di un’arma o appostamento), ma è necessario che gli atti pongano in essere l’inizio dell’esecuzione del reato.

Cass. pen., sez. II, 16/04/2014, n. 16459 ha affermato che la detenzione di strumenti da scasso, senza altri elementi, integra il reato di possesso ingiustificato, ma non il tentato furto, poiché mancano atti idonei e univoci diretti all’effrazione.

  1. L’elemento soggettivo: dolo e volontà

Il tentativo è configurabile solo con dolo: non è ammesso il tentativo nei reati colposi, né è sufficiente il dolo eventuale. L’agente deve agire con la volontà consapevole di realizzare il fatto tipico.

Cass. pen., sez. I, 09/03/2020, n. 10479 ha escluso il tentato omicidio in un caso di guida spericolata, ritenendo configurabile solo il reato colposo, in quanto mancava l’elemento volitivo tipico del dolo diretto.

  1. Tipologie di reato in cui il tentativo è ammissibile

Il tentativo è inammissibile:

  • nelle contravvenzioni, perché l’art. 56 c.p. si riferisce solo ai delitti;
  • nei reati colposi;
  • nei reati abituali, come i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), dove è richiesta una pluralità di condotte;
  • nei reati istantanei ad esaurimento immediato, dove l’azione si consuma con l’atto iniziale.

È invece configurabile:

  • nei reati permanenti, a condizione che la condotta sia frazionabile. Cass. pen., sez. VI, 22/06/2017, n. 36442 ha ammesso il tentativo di sequestro di persona, poiché il tentativo di privare la libertà si era manifestato con atti univoci interrotti dall’intervento di terzi.
  1. Tentativo compiuto e tentativo incompiuto

Si distingue tra:

  • tentativo compiuto: l’azione è stata completata, ma l’evento non si è verificato;
  • tentativo incompiuto: l’azione non è giunta a compimento per cause esterne.

Esempi:

  • Tentato omicidio compiuto: sparo a distanza ravvicinata mancato per caso (Cass. pen., sez. I, 2019, n. 43810);
  • Tentato furto incompiuto: il ladro inizia a forzare la porta ma viene bloccato prima (Cass. pen., sez. IV, 04/05/2016, n. 18334).
  1. Il tentativo come reato autonomo

Nonostante condivida la denominazione con il reato consumato (es. “tentato furto”), il tentativo è considerato titolo autonomo di reato, con una propria autonomia sanzionatoria e processuale, seppur ricollegata alla fattispecie base. La pena è ridotta da un terzo alla metà (art. 56, comma 2 c.p.).

Conclusioni

L’art. 56 c.p. rappresenta uno degli strumenti più importanti del diritto penale per la tutela anticipata del bene giuridico, con finalità preventive e repressive. Tuttavia, la valutazione dell’idoneità e dell’univocità degli atti, oltre alla corretta qualificazione del dolo, impone all’interprete un rigoroso controllo giurisprudenziale che, come si è visto, ha prodotto un corpo ricco di pronunce e principi consolidati.