AVVOCATO PENALISTA ALESSANDRIA TORINO: L’INTERROGATORIO PREVENTIVO

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AVVOCATO PENALISTA ALESSANDRIA TORINO

L’INTERROGATORIO PREVENTINO

CASSAZIONE PENALE SEZ.IV SENTENZA 29649 DEL 25/08/2025

 

“Il tema che viene in rilievo riguarda il nuovo istituto del c.d. interrogatorio preventivo ed in particolare il suo rapporto con l’interrogatorio successivo ex 294 cod. proc. pen.

Il primo attua l’inversione dell’ordinaria sequenza procedi menta le “misura -interrogatorio”, schema non sconosciuto all’ordinamento; ed invero il legislatore aveva già valorizzato un momento di conoscenza anticipata delle ragioni difensive, a fronte della potenziale invasività dello strumento cautelare e delle sue conseguenze indirette anche in danno di terzi soggetti, anticipando l’espletamento dell’incombente con riferimento all’applicazione di misure nel procedimento in materia di responsabilità amministrativa degli enti e alla sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art 289 comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 7, I. 16 aprile 2015, n. 47) oltre che nell’interrogatorio previsto dall’art.391, comma 3, cod. proc. pen. in sede di convalida dell’arresto o del fermo. La recente riforma (I. 9 agosto 2024 n. 114), prevedendolo come ordinaria forma procedimentale, pur se con ampia casistica derogatoria, ha esteso questo modello “a contraddittorio anticipato” a tutti i casi in cui non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”. Accanto all’intervento sulle cadenze ordinarie del procedimento applicativo, si è, dunque, tenuto conto di situazioni rispetto alle quali non era possibile l’interlocuzione preventiva con l’indagato, tra cui il pericolo di fuga. D’altronde, la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude che il legislatore possa darvi attuazione in modo diverso, tenuto conto dei diversi contesti procedimentali.

E stata così mutuata dai consimili istituti già presenti nell’ordinamento la duplice funzione di consentire al (potenziale) destinatario della misura di fare valere le proprie ragioni prima dell’adozione (eventuale) del provvedimento e di regolare conseguentemente l’obbligo motivazionale del giudice emittente, tenuto da subito a confrontarsi con le deduzioni difensive. Il nuovo istituto si connota per non marginali peculiarità: l’ambito rigidamente circoscritto in relazione solo a talune specifiche esigenze cautelari e la differenza tra le due previsioni, in base alle quali il giudice procede, per quanto attiene alla citata misura interdittiva, “prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero”, mentre, secondo la Novella, “prima di disporre la misura”.

Non a caso è che l’ordinanza cautelare debba contenere, sempre a pena di nullità, ai sensi del comma 2-ter dell’art 292 cod. proc. pen., come interpolato dalla Novella, anche “una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio”.

Si prevede così, in via appunto di regola generale, che l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, di qualsiasi misura cautelare personale, sia nulla se non preceduta dall’interrogatorio preventivo nei casi previsti dall’art.291 comma 1-quater c.p.p. (292, comma 3-bis, cpp).

I commi dal 291, 1-quinquies, al 291, 1-novies, cod. proc. pen. regolano la nuova obbligatoria sequenza procedimentale da seguirsi prima di disporre la misura. L’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio è dal Gip comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che per ragioni d’urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire (291, comma 1-sexies, prima parte, cod. proc. pen.).

A pena di nullità dell’interrogatorio e della successiva ordinanza (292, comma 3-bis, cod. proc. pen.), l’invito contiene l’indicazione di giorno, ora e luogo, e giudice davanti a cui presentarsi, la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato, l’avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e dei diritti a ottenere informazioni in merito all’accusa, all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali, ad avvalersi della facoltà di non rispondere, a informare le autorità consolari e (di) dare avviso ai familiari, ad accedere ai programmi di giustizia riparativa (291, comma 1- septies, cod. proc. pen.), e ancora l’avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti ed elementi su cui la richiesta si fonda indicati al comma 1 dell’art.291 cod. proc. pen., e l’avviso della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati. Arrivato il giorno “della presentazione”, circa il modo di procedere la nuova normativa si limita a statuire: che l’interrogatorio preventivo deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all’art141 bis cod. proc. pen.; che, fissato l’interrogatorio e regolarmente citate le parti, il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all’art 159, comma 1 cod. proc. pen. (291, comma 1-sexies, seconda parte cod. proc. pen.); infine, che l’ordinanza è nulla non solo se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore della persona indagata (anche derivanti da indagini difensive), come da regola generale, ma altresì quando non contiene una specifica valutazione degli elementi esposti dall’indagato nel corso dell’interrogatorio preventivo, quando previsto.

Ciò premesso sulla ratio e sulla disciplina dell’istituto, la questione che viene posta con l’odierno ricorso attiene alla legittimità dell’ordinanza impugnata laddove, nel confermare il provvedimento del Gip, ha ritenuto che nella specie l’interrogatorio di garanzia ex art 294 cod. proc. pen., cui risulta collegata la richiesta declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare applicata, non doveva essere effettuato, essendo già stato tenuto l’interrogatorio preventivo di cui all’art.291 cpp comma 1 quater cod. proc. pen.

A fondamento della decisione il Tribunale di Napoli, ha ritenuto regolarmente svolto l’interrogatorio preventivo nel caso in cui, una volta notificata agli indagati la data fissata per rendere l’interrogatorio, non erano comparsi né gli indagati nè il difensore di fiducia ed il giudice aveva rigettato l’istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore.

Ebbene, così perimetrata la questione e ponendo in rilievo come ad essa sia estranea ogni valutazione circa la legittimità del rigetto dell’istanza di rinvio dell’interrogatorio preventivo per legittimo impedimento del difensore e dell’indagata A.A., il tema sottoposto al vaglio di questa Corte è se la mera fissazione dell’udienza per l’interrogatorio preventivo, non seguito dall’incombente, possa equipararsi al caso in cui invece l’interrogatorio sia stato tenuto, e ciò al fine precipuo di rendere invece necessario l’ordinario interrogatorio ex 294 cod. proc. pen. che appunto può essere escluso allorché l’interrogatorio preventivo si sia effettivamente svolto.

Alla luce della ratio della novella normativa, che è quella di ampliare le garanzie difensive nella fase anteriore all’emissione del titolo cautelare, al fine di consentire al potenziale destinatario della misura di fare valere le proprie ragioni prima dell’adozione del provvedimento e di incidere conseguentemente sull’obbligo motivazionale del giudice, non può ritenersi che la mera fissazione dell’incombente non seguita dal suo espletamento possa concretare la predetta funzione.

Depone in tal senso anche la previsione secondo cui per escludere l’interrogatorio ex 294 cod. proc. pen. il Giudice deve aver già “proceduto” ai sensi dell’art 291, comma 1 quater cod. proc. pen., espressione questa che dal punto di vista semantico è chiaramente indicativa di un incombente processuale che si è effettivamente svolto, così negandosi l’equiparazione nella specie avallata tra l’interrogatorio preventivo effettivamente tenuto e la mancata comparizione senza legittimo impedimento a seguito di rituale fissazione, situazione questa che rileva unicamente per legittimare il giudice ad emettere l’ordinanza cautelare senza incorrere in nullità.

Ne consegue pertanto che non può essere condivisa l’interpretazione prima del Gip del Tribunale di Avellino e poi del Tribunale di Napoli, in sede di riesame, secondo cui, richiamando una sorta di fictio iuris, nella specie l’interrogatorio preventivo sarebbe stato regolarmente svolto, pur se gli indagati non si erano presentati, così traendone la conseguenza che non doveva procedersi neppure all’ulteriore interrogatorio ex art 294 cod. proc. pen. Al contrario, proprio in mancanza di una interlocuzione preventiva del giudice con il destinatario della misura, doveva, invece necessariamente procedersi all’interrogatorio successivo ex art 294 cod. proc. pen. che costituiva il primo momento di contatto tra il giudice e l’indagato così da consentire al giudice di verificare in tale sede la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, sia sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza che sotto il profilo delle esigenze cautelari.

Da quanto fin qui esposto, deriva ex art.392 cod. proc. pen. l’inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata ad entrambi gli indagati per omesso espletamento dell’interrogatorio di garanzia ex art 294 cod. proc. pen.”

Avvocato Penalista Alessandria e Torino

Introduzione: la centralità dell’avvocato penalista

Quando una persona si trova coinvolta in un procedimento penale, la scelta dell’avvocato diventa una delle decisioni più importanti della vita. Non si tratta soltanto di individuare un professionista competente, ma di affidarsi a un difensore che sappia garantire esperienza, dedizione e disponibilità costante.
In questo contesto si colloca la figura dell’Avvocato Penalista Emanuele Crozza, iscritto al Foro di Torino, con studi legali a Torino e Alessandria, sempre reperibile e attivo su tutto il territorio nazionale.

La sua carriera ventennale, l’iscrizione all’Albo Speciale dei Patrocinanti in Cassazione, la partecipazione a processi di rilievo mediatico, nonché l’impegno accademico come docente di diritto penale presso il Master di Criminologia e Scienze Forensi di Studio Cataldi – Area Formazione, ne fanno un punto di riferimento autorevole nel panorama del diritto penale italiano.

Profilo e percorso formativo dell’Avvocato Emanuele Crozza

La formazione universitaria e post-universitaria

L’Avvocato Crozza ha iniziato il suo percorso accademico presso una delle università più prestigiose del Paese: si è infatti laureato in Giurisprudenza nel 1998 presso l’Università di Bologna. Successivamente, ha arricchito la sua preparazione frequentando il Master per Giuristi alla S.A.A. – Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino, acquisendo una visione interdisciplinare che unisce diritto ed economia.

L’ingresso nella professione forense

Dopo il tirocinio legale, ha affrontato l’esame di abilitazione forense presso la Corte d’Appello di Torino, superandolo con successo. Nel 2001 si è così iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino, intraprendendo ufficialmente la professione.

L’iscrizione in Cassazione

Dal 2013, l’Avvocato Crozza è iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti, che gli consente di patrocinare direttamente davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. Questo titolo, riservato a professionisti di comprovata esperienza, costituisce una garanzia di qualità e di competenza per i clienti che affrontano giudizi di legittimità

Studi legali a Torino e Alessandria

L’Avvocato Penalista Crozza riceve i propri assistiti in due studi legali principali:

  • Studio a Torino, città in cui esercita la professione dal 2001 e dove si trova il suo foro di appartenenza.
  • Studio ad Alessandria, che amplia il raggio territoriale della sua attività legale.

Questa duplice presenza consente di garantire immediata reperibilità in due province strategiche del Piemonte, mantenendo al contempo un’operatività che si estende a livello nazionale.

Attività professionale: la specializzazione in diritto penale

Un avvocato penalista

Fin dall’inizio della sua carriera, l’Avvocato Crozza ha scelto di dedicarsi in maniera al diritto penale, seguendo ogni tipologia di procedimento. La sua attività copre l’intero spettro dei reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Tipologie di reati trattati

L’Avvocato Crozza assiste i propri clienti in procedimenti riguardanti:

  • Reati contro la persona: lesioni personali, minacce, stalking, violenze domestiche, omicidio.
  • Reati contro il patrimonio: furti, rapine, truffe, appropriazioni indebite.
  • Reati economici e societari: bancarotta fraudolenta, reati fallimentari, false comunicazioni sociali, frodi fiscali, riciclaggio.
  • Reati in materia di stupefacenti: detenzione, spaccio, traffico internazionale.
  • Reati contro la Pubblica Amministrazione: corruzione, concussione, abuso d’ufficio.
  • Reati informatici: frodi telematiche, accessi abusivi, cybercrime.

Assistenza in tutte le fasi del procedimento

L’attività dell’Avvocato Crozza si estende a tutte le fasi del processo penale:

  1. Indagini preliminari, con attività difensiva e investigativa a tutela dell’indagato.
  2. Udienza preliminare e valutazione delle strategie difensive.
  3. Dibattimento, con assistenza in aula e confronto probatorio.
  4. Impugnazioni, compresi gli appelli e i ricorsi in Cassazione.

Processi di rilievo mediatico

L’Avvocato Emanuele Crozza ha preso parte a processi di notevole rilevanza mediatica, seguiti dalla stampa e dall’opinione pubblica. La gestione di procedimenti complessi e sotto i riflettori richiede non solo competenza tecnica, ma anche equilibrio e capacità di tutelare la dignità del cliente di fronte alla pressione mediatica.

Questa esperienza lo rende un professionista capace di affrontare situazioni delicate, in cui la riservatezza e la discrezione sono fondamentali quanto la preparazione giuridica.

Docente di diritto penale

Accanto all’attività professionale, l’Avvocato Crozza svolge anche attività di formazione. È infatti docente di diritto penale nel Master di Criminologia e Scienze Forensi organizzato da Studio Cataldi – Area Formazione, una delle realtà più importanti in Italia nel settore della divulgazione giuridica.

Referenze online

Le referenze e i contributi professionali dell’Avvocato Crozza sono consultabili anche sul sito IUSTLAB Ecco il link diretto al profilo referenze dell’Avvocato Emanuele Crozza su IUSTLAB: Profilo di Emanuele Crozza – Avvocato Penalista su IUSTLAB

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Conclusione: un avvocato penalista sempre al fianco del cliente

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Avvocato penalista con studio in Alessandria e a Torino