AVVOCATO DIRITTO BANCARIO
Segnalazione alla Centrale dei Rischi
Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 23/02/2026) 12/03/2026, n. 5593
La Corte d’Appello si è limitata ad affermare che la segnalazione alla Centrale dei Rischi non poteva considerarsi illegittima, “derivando dal mancato pagamento dei canoni dovuti in virtù di contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di macchinari… Conseguentemente, nessun danno, la UBI è tenuta a risarcire”, incorrendo in una evidente violazione della disciplina regolante la suddetta segnalazione, come richiamata nella rubrica del primo mezzo, omettendo del tutto di considerare la giurisprudenza consolidata di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- secondo cui, ai fini dell’obbligo di segnalazione al “servizio per la centralizzazione dei rischi bancari” (cd. Centrale dei rischi) che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in “sofferenza” allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili; in particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle “Istruzioni” emanate dalla Banca d’Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria”, ovvero come “grave difficoltà economica”, senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di “definitiva irrecuperabilità”
AVVOCATO DIRITTO BANCARIO TORINO
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