
AVVOCATO PENALISTA: accesso abusivo a sistema informatico
si segnala la seguente sentenza della Cassazione penale
Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 06/03/2026, n. 10451
Risponde a titolo di concorso nei reati di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 -ter codice penale) di frode informatica (art. 640-ter codice penale) il soggetto che, pur non intervenendo direttamente nella fase tecnica di violazione dei sistemi delle piattaforme televisive a pagamento, rivende a fine di lucro codici di accesso e smart card pirata, quando tale condotta costituisce parte integrante di un disegno criminoso unitario, attuato in accordo con gli autori degli accessi abusivi, e funzionale alla fruizione indebita dei servizi cifrati da parte di una pluralità di utenti.
Svolgimento del processo
- La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 19 febbraio 2025, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Lecce del 2-03-2023 che aveva condannato A.A. alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt.615-ter, 640-ter, cod. pen. e 171-ter legge 633/1942.
- Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Venneri, deducendo con distinti motivi qui riassunti:
– violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità per avere omesso di riqualificare il delitto di cui all’art. 171-ter ai sensi dell’art.615-quater cod. pen.;
– violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo alla responsabilità del ricorrente a titolo di concorso agevolatore nei delitti di cui agli articolo 615-ter e 640-ter codice penale senza autonoma e specifica valutazione delle emergenze istruttorie del caso concreto; si lamentava, in particolare, che la condotta posta in essere dal ricorrente doveva essere ricondotta all’ipotesi di cui all’articolo 615 quater del codice penale (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici) avendo il ricorrente operato il mero acquisto e rivendita dei codici di accesso alle piattaforme televisive pirata.
Difatti, la condotta dell’imputato, si esauriva nell’acquisto e rivendita dei codici di accesso alla piattaforma (Omissis) per visione di iptv pirata cosicché sussistevano solo gli estremi costitutivi della suddetta norma, trattandosi di condotta di detenzione e rivendita delle smart card pirata; sul punto la Corte di appello aveva errato nel richiamare le ragioni della sentenza di primo grado senza affrontare gli specifici motivi di censura.
Non poteva poi affermarsi la responsabilità concorsuale del ricorrente per una mera causalità agevolatrice della organizzazione gestita da altri non essendo emerso il carattere di indispensabilità, essenzialità e necessità delle azioni dell’imputato in relazione alla complessa attività di pirateria audiovisiva a lui sconosciuta, già preesistente ed essendosi lo stesso limitato alla rivendita dei codici a soli 20 soggetti.
Motivi della decisione
- Il primo motivo con il quale si lamenta l’omessa qualificazione dei fatti di cui all’ art 171-ter L 633/1941 sul diritto d’autore rispetto alla fattispecie prevista e punita dall’ art 615-quater cod. pen. è manifestamente infondato posto che, come già esposto dalle pronunce di merito, la condotta posta in essere attraverso la commercializzazione di smart card pirata ha proprio comportato l’abusiva trasmissione di opere dell’ingegno coperte dal diritto d’autore senza alcuna autorizzazione del titolare.
- Il secondo motivo di ricorso non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Ed invero l’affermazione di responsabilità dell’imputato a titolo di concorso nelle condotte prodromiche di accesso abusivo a sistemi informatici, adeguatamente descritte a pagina 4 della motivazione, materialmente commesse da altri, viene valorizzata dai giudici di merito con doppia valutazione conforme sotto il profilo della partecipazione ad un disegno criminoso complessivo che vedeva i ricevitori dei codici agire in perfetto accordo con gli autori degli accessi abusivi ad i sistemi informatici.
In questo senso, quindi, secondo una ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello la rivendita di codici di accesso a sistemi abusivi e smart card pirata operata dal ricorrente ad utenti privati per fine di lucro era la parte finale di una condotta complessiva finalizzata a truffare le piattaforme a pagamento cosicché le ipotesi delittuose ricostruite integrano proprio sia la condotta di accesso abusivo a sistema informatico sia quella di truffa informatica previste e punite dall’articolo 640 ter codice penale.
La ricostruzione difensiva opera una parcellizzazione della condotta punibile, concentrando l’attenzione solo sulla parte finale di commercializzazione delle smart card pirata quando, invece, per la loro accurata predisposizione e complessità risulta essere emerso che i rivenditori di tali strumenti erano perfettamente a conoscenza delle attività dei correi e concorrenti nelle fasi antecedenti della condotta penalmente illecita che era posta in essere sia attraverso l’abusivo accesso a sistemi informatici che mediante la frode informatica ai danni delle piattaforme destinate alla trasmissione a programmi televisivi riservati ai soli abbonati, così invece illegittimamente diffusi ad utenti abusivi.
Ne consegue che i motivi proposti appaiono pertanto infondati avendo i giudici di merito ricostruito la condotta concorsuale dell’imputato in tutti i fatti delittuosi allo stesso contestati.
- Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’ art 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4.Nulla è dovuto alla parte civile avendo la stessa depositato conclusioni scritte meramente assertive e che alcun apporto hanno arrecato alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.
Conclusione
Così deciso in Roma il 6 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2026.
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