
AVVOCATO DIRITTO BANCARIO
Contratti bancari: il tasso BOT più favorevole si applica anche ai rapporti vecchi
“Posta la distinzione tra fattispecie negoziale, relativa ai requisiti di sostanza e di forma che condizionano la validità del contratto, e regolamento, relativo al contenuto negoziale determinato dalla fonte privata e, se del caso, integrato dalla fonte legale mediante inserzione automatica di clausole, la norma sopravvenuta trova applicazione soltanto se concerne il regolamento; mentre, con riferimento ai requisiti di validità, trova applicazione la norma vigente all’epoca della stipulazione del contratto. Ne consegue che, in materia di contratti bancari, ferma restando l’applicabilità della prescrizione della forma scritta ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore, la normativa sui tassi prevista dall’ 117, comma 7 TUB sopravvenuta nel corso del rapporto a seguito di modifica normativa – in particolare la regola dell’applicazione dei tassi, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione – si applica anche ai contratti stipulati in epoca antecedente, in quanto disciplina del regolamento negoziale».
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 5 febbraio 2026, n. 2426
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