
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SOCIETA’ E MUTUO BANCA
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/06/2026, n. 19288
La violazione, da parte della banca, degli obblighi di corretta valutazione del merito creditizio dell’impresa finanziata, anche se grave e fonte di responsabilità risarcitoria verso la società e/o i creditori, non determina di per sé la nullità del contratto di finanziamento ex art.1418 c.c. La nullità per illiceità della causa o per motivo illecito comune richiede che la concessione del credito integri un’ipotesi di “reato-contratto” (ossia che la stipulazione stessa realizzi il fatto tipico penalmente rilevante) oppure che risulti accertato un intento funzionale predatorio del finanziatore, concretamente lesivo di interessi protetti da norme imperative, dell’ordine pubblico o del buon costume. In difetto di tale accertamento, alla concessione abusiva di credito si ricollegano soltanto rimedi risarcitori, non già effetti demolitori sul contratto
Sul tema delle conseguenze giuridiche della abusiva concessione di credito si sono contrapposti due orientamenti.
5.1. Secondo un primo e più tradizionale indirizzo, la concessione abusiva di credito produce soltanto conseguenze di natura risarcitoria.
5.2. Secondo altro più recente e preferibile orientamento la concessione abusiva di credito può produrre anche conseguenze di natura demolitoria come la nullità del contratto di credito.
Ciò a due condizioni: a) che ci sia il reato; (b) che pur senza reato vi sia l’intento funzionale predatorio del finanziatore.
5.3. Questo orientamento è stato ribadito dalla recentissima pronuncia di questa Corte n. 7134-26, sulla base del seguente schema generale:
(a) il contratto lesivo dei diritti dei creditori, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, non è, di per sé, illecito e la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia;
(b) il motivo illecito che, se comune e determinante, determina la nullità del contratto, s’identifica con una finalità vietata dall’ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume (finalità predatoria), ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa, sicché l’intento delle parti di recare semplicemente pregiudizio ad altri (come i creditori di una delle parti, vanificando o riducendo le loro aspettative satisfattorie sul patrimonio del debitore) non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell’ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l’invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall’altrui attività negoziale;
(c) se però il contratto è stato stipulato dalle parti, oltre che in pregiudizio dei creditori (di una di esse), anche in violazione di una norma imperativa come quella penale, l’atto negoziale è sanzionato, a norma dell’ art. 1418 comma 1, c.c., con la nullità, come accade, in particolare, nel caso in cui sia proprio la sua stipulazione a realizzare, in ragione dell’assetto degli interessi ivi contenuto, il risultato vietato dalla legge penale (Cass.n. 21434 del 2023, in motiv.); è il cd. “reato-contratto”, che è nullo (come nella vendita di prodotti con segni falsi di cui all’ art.474 c.p.) perché collide così gravemente con interessi di indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione di reato;
(d) in questo caso rileva la soluti retentio e la prestazione eseguita dalla banca finanziatrice non è ripetibile, giusta l’art. 2035 c.c.: tale norma prevede la soluti retentio, a beneficio dell’accipiens, della prestazione eseguita per uno scopo che, anche da parte del solvens, costituisca offesa al buon costume, con conseguente legittimità del diniego di ammissione allo stato passivo del relativo credito.
5.4. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto la nullità del contratto ex art.1418 c.c., senza però indicare in alcun modo le condotte che, in qualche misura, potevano aver integrato gli estremi del reato di cui all’art. 217, primo comma, n. 4, L.f. (oppure 224 L.f.), né sotto il profilo soggettivo, né sotto profilo oggettivo, e neppure in relazione all’eventuale condotta posta in essere dall’extraneus.
Neppure ha accertato l’intento predatorio eventualmente posto in essere dalla banca.
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