
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA E BANCAROTTA
Cass. pen., Sez. V, 04/05/2023, n. 37423
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO › Bancarotta, in genere.
Rispondono del reato di aggravamento del dissesto gli amministratori di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa che non hanno preso in considerazione l’erosione del capitale sociale, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento della cooperativa e proseguendo con l’attività.
ESTRATTO DELL SENTENZA
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino ha parzialmente riformato, riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti delle imputate A.A. e B.B., in qualità, la prima di presidente del consiglio di amministrazione dal 2004 al 2014 della cooperativa (Omissis) e la seconda quale vicepresidente nello stesso periodo, per aver occultato l’erosione del capitale sociale aggravando il dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento, in violazione dell’art 2545 duodecies c.c. Decreto di liquidazione coatta amministrativa del (Omissis).
Hanno presentato ricorso le imputate tramite comune difensore fiduciario, articolando due motivi.
1.Col primo hanno lamentato il vizio di illogicità di motivazione e di violazione della legge penale e di altre di cui si deve tener conto in relazione agli artt. 217/ 1 nr 4 e 224 LF. La difesa censura l’erroneità della giustificazione impugnata, che non si era focalizzata sullo stato di insolvenza, elemento caratteristico della bancarotta semplice contestata ma aveva preso in considerazione l’erosione del capitale sociale, attinente alla situazione patrimoniale della società e non a quella finanziaria, oltre che le passività. Sostengono le ricorrenti che le società cooperative non hanno limite legale di capitale e sono sciolte ai sensi dell’art 2545 duodecies c.c.c. solo in caso di perdita totale del capitale. Lo stato di insolvenza, peraltro dichiarato dal Tribunale a Gennaio 2016, era oggetto solo di qualche spunto motivazionale ma era ricondotto a fattori estranei al bilancio, quali la crisi del settore immobiliare, l’indebitamento verso banche e fornitori, senza che fosse collocato nel tempo, risultando, pertanto, impossibile stabilire se vi fosse stato o meno aggravamento del dissesto.
1.1. Quanto a quest’ultimo elemento, a sua volta sarebbe rimasto insondato, poichè in motivazione si può leggere solo che la mancata svalutazione delle rimanenze immobiliari aveva consentito la prosecuzione dell’attività di impresa determinando negli anni un evidente aggravamento del dissesto, giustificazione che la difesa critica in quanto in sostanza apparente. Sul tema le ricorrenti richiamano la nuova formulazione dell’art 2486 c.c., che definisce il danno concorsuale in relazione alla diminuzione del patrimonio netto e deducono che in alcun modo vi sarebbe stato un accertamento dell’aggravamento con i parametri legislativi indicati. Si conclude lamentando l’assenza di giustificazione anche quanto alle conseguenze prodotte dalle condotte, asseritamente dannose, realizzate dalle imputate.
1.2.Ci si duole, da ultimo, della carenza di motivazione quanto all’elemento psicologico della colpa grave, che – secondo l’orientamento esegetico di questa stessa Sezione citato dalla difesa – non è presunta ex lege, non essendo desumibile dal solo ritardo nel richiedere il proprio fallimento. Il Giudice di appello avrebbe apoditticamente collegato la colpa grave al ruolo svolto dalle imputate ed alla conoscenza dello stato di decozione, senza specificare quali fossero le competenze all’interno della società, quali indici di insolvenza le imputate avrebbero potuto cogliere mentre – nella visione della difesa – la colpa grave riguarderebbe anche le conseguenze del mancato avvio della procedura concorsuale 2. Con il secondo motivo ci si lamenta del vizio di motivazione illogica quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, che erano state confermate senza alcuna spiegazione in riferimento alla determinazione in misura doppia rispetto alla pena principale Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa della parte civile fallimento (Omissis), ha presentato conclusioni e nota spese.
La difesa dell’imputato ha depositato telematicamente memoria di replica alle conclusioni del PG, ribadendo le deduzioni presenti nei motivi di ricorso.
Motivi della decisione
I ricorsi sono inammissibili per non aver, in definitiva, relazione con la diffusa e corretta motivazione che ha inteso censurare.
1.Invero, col primo motivo la difesa ha dedotto la mancata dimostrazione dello stato di insolvenza, presupposto della dichiarazione di fallimento, nel caso in esame del decreto di liquidazione coatta amministrativa, in ragione della natura di cooperativa della società. Seguendo la nozione definita nel codice della crisi e dell’impresa, (Omissis), l’insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
A riguardo la motivazione – diversamente da quanto prospettato nell’atto di ricorso, che si è disinteressato di criticarne il costrutto – ha fatto riferimento esattamente alla presenza di perdite verificatesi dopo il 2010 e comparse fin dal bilancio 2011, alla progressiva carenza di liquidità, a più procedure di recupero credito avviate dai fornitori, elementi che hanno determinato il precipitare della situazione con irreversibile perdita di liquidità, così escludendosi un reversibile stato di crisi finanziaria. Nello stesso senso sono stati ponderati e citati gli accertamenti operati dal commissario liquidatore, che ha evidenziato il considerevole indebitamento verso le banche e la conseguente impossibilità di ottenere altri finanziamenti; si è anche annotato che l’errata valutazione del valore degli immobili, iscritti in bilancio al (Omissis) per oltre 9milioni di Euro a fronte di un valore stimato dal perito nel corso degli accertamenti sullo stato di insolvenza pari a poco più di 3milioni, ha impedito che emergesse il dato del patrimonio netto negativo in epoca di non molto precedente la richiesta dei provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa I Giudici di merito, quindi, hanno posto in rilievo una situazione di illiquidità irreversibile, mentre si rappresentava all’esterno una situazione patrimoniale florida, fino a poco tempo prima del decreto di liquidazione coatta amministrativa, emesso ad Ottobre 2014. A completamento del percorso logico-argomentativo la motivazione correttamente ha valorizzato gli evidenti indici di insolvibilità rilevabili già molto tempo prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e la mancata svalutazione del patrimonio immobiliare, che, se fatta risultare, avrebbe importato la necessità di adottare rimedi per la ricostituzione del capitale o, in alternativa, per la messa in liquidazione. La coerente conseguenza che ne è stata razionalmente tratta è che la prosecuzione delle attività ha comportato un evidente aggravamento del dissesto – come si annota esplicitamente alla pagina 8 del testo – come esito naturale del prolungamento dell’attività di impresa, di per sè considerato idoneo dalla norma incriminatrice, e nel caso concreto dai Giudici di merito, a produrre l’aggravamento, a sua volta dovuto all’inevitabile conseguente aumento di spese e costi, quali ad esempio i costi di gestione e le spese dovute ad accumulo di interessi passivi.
- Quanto innanzi annotato dà conto anche dell’inammissibilità della critica rivolta sul tema dell’aggravamento del dissesto, riguardo al quale si censura soltanto una delle plurime ragioni della decisione, quella riguardante la mancata svalutazione del valore degli immobili, disinteressandosi le ricorrenti del complesso delle spiegazioni fornite dal Giudice di appello in proposito, appena ricordate. E’ inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. (Sez. 3, Sentenza n. 2754 del 06/12/2017 Cc. (dep. 23/01/2018) Rv. 272448.
Deve, peraltro, porsi in luce che il riferimento normativo sul quale la difesa sembra incentrare la sua critica, cioè il nuovo testo dell’art 2486 c.c., riguarda altra questione, cioè il danno risarcibile in sede civile in caso di accertata responsabilità degli amministratori per danni arrecati alla società mentre l’aggravamento del dissesto, di cui alla fattispecie penale, si riferisce all’appesantimento negativo della globale situazione economico-finanziaria della società derivante dalla impropria prosecuzione dell’attività di impresa; requisito che per le ragioni già esposte è stata adeguatamente dimostrato dalla sentenza ora in esame. La pronunzia, in diritto, risulta in armonia con quanto già affermato da questa Corte regolatrice, secondo la quale l’aggravamento del dissesto punito dalla L. Fall. Art 217 comma 1, n. 4 e art. 224 deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l’aumento di alcune poste passive. (Sez. 5, Sentenza n. 27634 del 30/05/2019 Ud. (dep. 20/06/2019) Rv. 276920.
3.Riguardo al terzo tema affrontato dalla difesa, quello della mancanza di motivazione sulla colpa grave, anche la relativa doglianza si palesa inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Vale la pena ribadire il principio più volte espresso da questa stessa Sezione, per il quale l’elemento psicologico della colpa grave può essere desunto non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento ma in concreto, attraverso la dimostrazione di una consapevole omissione. (Sez. 5, Sentenza n. 18108 del 12/03/2018 Ud. (dep. 24/04/2018) Rv. 272823. In senso conforme si era già affermato che nel reato di bancarotta semplice, la condotta della mancata tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento è punibile se caratterizzata da colpa grave. (Sez. 5, Sentenza n. 43414 del 25/09/2013 Ud. (dep. 24/10/2013) Rv. 257533 01.Massime conformi: N. 38077 del 2015.
I Giudici di merito hanno fatto buon governo dei suesposti criteri esegetici, ponendo in luce le già descritte condotte realizzate dalle imputate, delle quali sono state, altresì,ricordate le cariche direttive di presidente e vice presidente, per un decennio, del Cda e la conseguente consapevolezza della complessiva situazione economico-finanziaria della cooperativa; condotte – come già scritto – individuate nella prosecuzione scriteriata dell’attività di impresa in presenza di una situazione di illiquidità irreversibile, in cui, secondo quanto accertato nel giudizio, neppure era possibile accedere a finanziamenti bancari a causa del grave indebitamento col sistema, nella mancata emersione delle svalutazioni del patrimonio immobiliare, nella mancata indicazione del valore reale delle rimanenze di magazzino. Tali comportamenti sono stati correttamente ritenuti sorretti perlomeno da colpa grave, con le argomentazioni suesposte, averso le quali le deduzioni difensive non rivolgono censure specifiche.
4.11 secondo motivo del ricorso, avente ad oggetto la determinazione delle sanzioni accessorie fallimentari, è inammissibile in quanto proposto per la prima volta in questa sede di legittimità. Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017 Ud. (dep. 14/06/2017) Rv. 270316 In ogni caso va osservato che il Giudice di appello ha correttamente dato conto di aver adoperato i parametri ex art 133 c.p. nel paragrafo dedicato al trattamento sanzionatorio, facendo riferimento alle gravi modalità della condotta, all’ammontare del dissesto ed al disvalore globale dei fatti.
Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono i ricorsi sono dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Le imputate, inoltre, sono condannate alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre le imputate alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile, che liquida in complessivi euro 2000,oltre accessori di legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2023




