VIOLENZA SESSUALE: orientamento della Cassazione Penale

avvocato penalista
AVVOCATO PENALISTA
AVVOCATO EMANUELE CROZZA

 

VIOLENZA SESSUALE: orientamento della Cassazione penale

 

La Corte di Cassazione Penale Sez III con la sentenza n.29944 del 29 Agosto 2025, interviene su questioni che vengono spesso affrontate nei processi penali per violenza sessuale.

Con l’impugnata sentenza, la Corte d’Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Gup di Perugia, riqualificati i fatti di cui ai capi 2,3 e 4 ai sensi dell’art. 09 bis ultimo comma cod. pen. (come correttamente letto il dispositivo di sentenza), ha rideterminato la pena inflitta all’imputato, in anni quattro mesi sei di reclusione, in relazione ai reati di cui all’art. 609 bis comma 1, 609 ter comma 1, n. 2, 61 comma 1, n. 5 cod. pen. (capo 1), perché dopo0020aver condotto la persona offesa B.B. all’interno del suo ufficio, ubicato nei locali della discoteca, dopo averla immobilizzata, la costringeva a subire un rapporto sessuale con penetrazione, con l’aggravante di aver fatto uso di sostanze alcoliche e con l’aggravante della minorata difesa; nonché di cui all’art 609 bis c.p.comma 3, cod. pen. (capi 2, 3 e 4) per avere costretto le persone offese C.C., D.D. e E.E., a subire atti sessuali consistite in palpeggiamento delle natiche e tentativi di baci, mentre stavano ballando all’interno della discoteca. Commessi in C il (Omissis).

  1. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla violazione dell’art 192 cod. pen. e illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla valutazione dell’attendibilità della persona offesa B.B. in punto mancanza di consenso incompatibile con la condotta della presunta vittima. In estrema sintesi, contesta il ricorrente la decisione impugnata che, come quella di primo grado, si baserebbe su un un’incomprensione e una errata valutazione del materiale istruttorio del procedimento operata in forma complessiva assolutamente generica dal primo giudice e meramente confermata in modo adesivo dalla Corte territoriale.

La sentenza d’appello, infatti, sarebbe meramente appiattita sulle conclusioni del primo giudice, basate su valutazione abnorme ed illogica del materiale istruttorio dando vita ad una sorta di motivazione illogica e contraddittoria. Entrambe le sentenze di merito si baserebbero sull’assunto fondamentale che la persona offesa sia pienamente attendibile, risultando smentita, l’attendibilità, dalla assenza di tracce biologiche riconducibili all’imputato sul tampone vaginale essendo stato rinvenuto liquido seminale appartenente all’imputato nella parte interna degli slip nonché in una traccia “debolmente positiva” in uno dei campioni vaginali, evidenziando, tuttavia, che la rilevata presenza di liquido seminale era stata rinvenuta solo su un indumento della persona offesa, ma non nel campione vaginale sul quale non sarebbe stata rinvenuto materiale biologico di natura spermatica, circostanza che contraddice le dichiarazioni di costei sulla avvenuta penetrazione vaginale. Sul punto la motivazione della Corte territoriale circa il fatto che il rapporto possa essersi consumato senza penetrazione metterebbe in dubbio la coerenza intrinseca della motivazione, con conseguente riflesso sul giudizio di attendibilità della persona offesa.

Allo stesso modo, le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero credibili quanto alla descrizione del fatto e la motivazione illogica nella parte in cui esclude la rilevanza dell’assenza di lesioni fisiche in un contesto di raccontata violenza sessuale nella quale la persona offesa aveva dichiarato di aver tentato di divincolarsi e respingere l’imputato con le mani e con le gambe. In conclusione, la valutazione di attendibilità della persona offesa non potrebbe che essere rivista alla luce di una più profondità analisi corretta delle risultanze istruttorie.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’609 ter comma 1 n. 2 cod. pen. dell’aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche, non essendo sufficiente il mero approfittamento dello stato di alterazione della persona offesa, in un contesto nel quale egli aveva offerto da bere anche alle amiche della persona offesa e in assenza del rapporto di strumentalità tra la condotta dell’indagato, che offre alcolici, e la presunta vittima, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’assunzione di sostanze alcoliche, se volontaria, non consente di per sé di ritenere configurabile la circostanza aggravante di aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche in quanto questa richiede che l’assunzione da parte della vittima di sostanze alcoliche sia stata provocata dall’autore del reato e sia funzionalmente diretta alla realizzazione degli atti sessuali.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art 606  comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art 61 n. 5 cod. pen. e ciò in quanto, nel caso concreto, la persona offesa avrebbe seguito in modo del tutto volontario e consensuale l’imputato nel suo ufficio, in un contesto nel quale la stessa persona offesa ha dichiarato di essere in grado certamente di opporre effettiva resistenza.

2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla violazione dell’art 192 cod. pen. e illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla valutazione dell’attendibilità delle persone offese di cui ai capi 2, 3 e 4. In sintesi, secondo il ricorrente sarebbe evidente la strumentalità e poco verosimiglianza delle accuse di molestie rivolte dalle tre ragazze all’imputato in querele proposte solo la mattina successiva dopo aver saputo della presunta violenza sessuale commessa ai danni di B.B., significando che nessuna delle ragazze parrebbe aver percepito e considerato gli atti posti dall’imputato come molestie sessuali. In tale contesto, la Corte d’Appello con motivazione scarne insufficiente si sarebbe limitata ad avvalorare le valutazione effettuate in primo grado, con laconiche asserzioni senza alcun riguardo alle critiche svolte dal difensore e senza considerare che il gesto compiuto ioci causa o con finalità irrisorie è qualificabile come atto sessuale solo allorquando per le caratteristiche intrinseche dell’azione rappresenta un’intrusione violenta della sfera sessuale della vittima, situazione non ricorrente nel caso in esame.

2.5. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata motivazione circa gli aumenti di pena relativamente ai reati satellite secondo il dictum delle Sezioni Unite Pizzone.

  1. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso appare, quanto al primo motivo attinente al merito dell’affermazione di responsabilità, manifestamente infondato perché diretto, a richiedere una lettura dei fatti alternativa a quella già effettuata dai giudici di appello con riguardo all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa del reato di cui al capo 1) in ordine a quanto accaduto la sera del fatto presso la discoteca gestita dall’imputato e al consenso al compimento degli atti sessuali limitati ad una masturbazione reciproca.

Deve osservarsi, in generale, che le censure proposte dal ricorrente non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. A questo proposito va ricordato che la Corte di cassazione è giudice della motivazione del provvedimento impugnato e non giudice delle prove acquisite nel corso del procedimento, con la conseguenza che il vizio di motivazione, che risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati, in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621).

Ciò detto, il primo motivo di ricorso lamenta la contraddittorietà delia motivazione in relazione alla valutazione delle prove è inammissibile.

È, infatti, principio consolidato quello secondo cui alla Corte di Cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Anche dopo la modifica dell’art 606 lett. e) c.p.p., è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell’ 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

  1. Ciò premesso, la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado che si integrano a vicenda costituendo un unico complesso argomentativo, ha confermato il positivo giudizio di credibilità della persona offesa B.B. ponendo l’accento sulle circostanze del disvelamento, nell’immediatezza del fatto agli amici all’uscita della discoteca, circostanza che non viene censurata, e sui riscontri dichiarativi e documentali (referti medici e accertamenti sui campioni biologici). Segnatamente, i giudici del merito danno atto, al fine del giudizio di attendibilità della persona offesa, che essendo questione di fatto può essere censurata nel giudizio di cassazione nei limiti della manifesta illogicità, della linearità del racconto dello svolgersi della sera e, in particolare, del momento antecedente la violenza allorché l’imputato aveva preso sottobraccio la persona offesa che era stata allontanata dal locale, dall’addetto alla sicurezza, perché ubriaca, e l’aveva condotta nel suo ufficio dove si era consumata la violenza sessuale, consistita in un rapporto sessuale, e da dove era stata vista uscire, poco dopo, dallo stesso addetto alla sicurezza che aveva notato la ragazza visibilmente scossa e “mostrava in volto un evidente panico e senso di smarrimento” (cfr. pag. 9 sentenza di primo grado) e al quale aveva subito riferito di essere stata violentata dall’imputato. Nell’immediatezza la persona offesa aveva riferito la circostanza anche agli amici i quali avevano contestato il fatto all’imputato. Se già i riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, provenienti anche da terze persone, smentiscono chiaramente la tesi difensiva del rapporto consenziente, vi sono poi i risultati delle analisi biologiche che hanno accertato non solo la presenza di liquido seminale sugli slip nella parte interna ed anche nella vagina (tracce deboli ma presenti) e sulla felpa della ragazza. La difesa dell’imputato sorvola poi sulla circostanza che l’imputato durante tutta la serata aveva offerto alla persona offesa più volte da bere portandola ad uno stato di alterazione, tant’è che era stata allontanata dal locale, sicché non era ipotizzabile, secondo la sentenza impugnata, alcun valido consenso al compimento dell’atto sessuale.

La Corte d’Appello, contrariamente all’assunto difensivo, argomenta in modo convincente e assolutamente adeguato, logico e congruo il giudizio di attendibilità della persona offesa e la sentenza impugnata poggia su un percorso argomentativo logico e fondato su elementi di prova presenti nel merito, ai fini della decisione, dunque, effettivamente parte dell’orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15 giugno 2007, Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 07 aprile 2007, Ventola, Rv 237588), rispetto a quali è preclusa al giudice di legittimità una nuova valutazione da sovrapporre a quella del giudice del merito.

  1. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.

In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità dell’aggravante speciale di cui all’art. 609 ter, comma primo, n. 2, cod. pen., è necessario che l’assunzione, da parte della vittima, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti sia stata provocata o agevolata dall’autore del reato e sia funzionalmente diretta alla realizzazione degli atti sessuali, sì che deve escludersi la stessa quando egli abbia solamente approfittato della condizione discendente da tale assunzione (Sez. 3, n. 10596 del 19/03/2020, Rv. 278768 – 01; Sez. 3, n. 18360 del 05/03/2008, Rv. 240032 – 01). Ancora di recente con Sez. 3, n. 24865 del 05/05/2021, non mass., si è chiarito che l’assunzione di bevande alcoliche o narcotiche, provocate dall’autore del fatto, deve essere funzionale alla realizzazione degli atti sessuali.

Ciò posto, la sentenza impugnata, sulla scorta dell’ampio e conforme testimoniale secondo cui l’imputato aveva continuato ad offrire bevande alcoliche alla persona offesa, già in stato di alterazione, ed era intervenuto allorché era stata allontanata dal locale perché ubriaca, conducendola, sottobraccio, nel suo ufficio ove era stata consumata la violenza sessuale, ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante in quanto l’assunzione delle bevande alcoliche era stata anche provocata nella vittima che in tale condizione non era in grado di apprestare una valida difesa allorché l’aveva condotta nel suo ufficio, sicché l’assunzione di bevande alcoliche anche provocata dall’imputato era funzionale alla commissione degli atti sessuali.

  1. Il terzo motivo di ricorso è, parimenti, infondato.

Ciò che rileva, ai fini della ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. è la condizione oggettiva di luogo idonea ad abbattere e/o affievolire la capacità di reazione della vittima anche in rapporto con l’evento circostanziale (Sez. 2, n. 18656 del 29/04/2021, Rv. 281201 – 01) e l’aggravante della minorata difesa in relazione al luogo di commissione del reato, è configurabile quando, secondo una valutazione in concreto, ricorrono situazioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l’evento circostanziale (Sez. 2, n. 3560 del 14/10/2020, Rv. 280521 – 01). Tale circostanza è stata ritenuta integrata all’esito di una valutazione in concreto del luogo del fatto (ufficio dell’imputato presso la discoteca non accessibile al pubblico) e delle condizioni in cui versava la vittima, priva di concrete capacità di reazione nel luogo ove si è consumata la violenza sessuale.

  1. Il quarto motivo di ricorso attinente al merito dell’affermazione della responsabilità penale per i reati di violenza sessuale nei confronti delle persone offese di cui ai capi 2, 3 e 4, è inammissibile perché manifestamente infondato ed anche versato in fatto là dove riporta, nel contesto dell’esposizione del motivo, parte delle dichiarazioni rese dalle persone offese.

Tutte le persone offese indicate nei capi di imputazione 2, 3 e 4 hanno raccontato di avere subito condotte di palpeggiamento delle natiche (C.C. e E.E., D.D.), tentativo di dare un bacio dopo averle tirate a sé (E.E. e D.D.), accompagnata da frasi inequivoche della finalità (invece di ciucciare questo ciucciami il cazzo), condotte che certamente rientrano nella nozione di atto sessuale di cui all’art 609 bis cod. pen. non essendo esclusa la natura sessuale dell’atto invasivo della sfera sessuale della vittima l’eventuale ulteriore fine.

Il bene giuridico protetto dall’art 609 bis, cod. pen., è la libertà personale dell’individuo che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l’inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell’individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell’uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2, Cost.). La libertà dell’individuo di disporre del proprio corpo a fini sessuali è assoluta e incondizionata e la sua tutela non incontra limiti e/o attenuazione che possono derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e non richiesto dall’art. 609-bis, cod. pen. per qualificare la penale rilevanza della condotta.

In tale ambito, ciò che rileva, è la natura “sessuale” dell’atto sul piano obiettivo, cosicché ogni ulteriore fine, non vale ad escluderlo (Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, P., Rv. 262470; Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014 P.G. in proc. C., Rv. 263738). Da cui consegue che è necessario e sufficiente che l’imputato sia consapevole della natura “sessuale” dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria.

  1. Il quarto motivo di ricorso non è fondato.

Deve premettersi che il giudice di merito, nel determinare la pena complessiva per gli aumenti dei reati satellite ritenuti in continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sezioni Unite Pizzone). Non di meno, l’obbligo di motivazione del giudice di merito nell’operazione di calcolo dei vari aumenti, deve essere di volta in volta calato nel caso concreto, visto che il grado di impegno nel motivare richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall’art 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01).

Costituisce orientamento consolidato l’indirizzo giurisprudenziale che pone l’accento sulla funzione della motivazione come tesa al controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, non essendo invece consentita la complessiva determinazione della pena senza indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell’aumento per la continuazione (Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549 – 01).

Ancora la Sentenza Pizzone citata, pur rilevando come il peso in concreto assegnato dal giudice a ciascun reato satellite concorra a determinare un razionale trattamento sanzionatorio con la conseguente necessità che siano palesati gli elementi che hanno condotto al risultano cui si è pervenuti, ha tuttavia precisato che l’obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati, non potendosi ritenere che il vizio renda nulla la decisione sul punto allorché la pena irrogata sia stata determinata in prossimità del minimo piuttosto che al massimo edittale, secondo l’ormai principio consolidato secondo cui il mero richiamo ai “criteri di cui all’art 133 cod. pen.” deve ritenersi motivazione adeguata per dimostrare l’intervenuta ponderazione della pena rispetto all’entità del fatto (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537) per cui una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena da irrogare è, pertanto, necessaria allorché la determinazione avvenga in misura prossima al massimo edittale (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356).

Gli stessi principi governano la determinazione della pena e relativa motivazione in ordine ai reati satellite, dovendosi ritenere, quanto al caso in scrutinio nel quale il ricorrente lamenta (solo) l’omessa motivazione degli aumenti di pena per i singoli reati satellite di cui ai capi 2, 3 e 4, che il tenore complessivo della motivazione, tenuto conto della misura (minima) di aumento per ciascuno di essi, pari a mesi tre di reclusione, depone per una ponderata valutazione degli elementi, ex art 133 cod. pen., posti a base della decisione in ordine al trattamento sanzionatorio ed esclude l’abuso del potere discrezionale conferito dall’art 132 cod. pen.

  1. Conclusivamente l’infondatezza dei motivi di ricorso conduce al rigetto dello stesso a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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