Usura bancaria e finanziamenti: la Cassazione conferma l’inclusione dei premi assicurativi nel calcolo del TAEG
Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 6 giugno 2025, n. 15114
Nel panorama complesso del diritto bancario e finanziario, un recente intervento della Corte di Cassazione (ordinanza 6 giugno 2025, n. 15114) rafforza il principio secondo cui, ai fini dell’accertamento dell’usurarietà di un contratto di finanziamento, devono essere inclusi nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) anche i costi relativi alle polizze assicurative sottoscritte dal debitore, quando sussiste un collegamento funzionale con l’operazione di credito. Un orientamento che incide profondamente anche sulle controversie legate alla crisi d’impresa e alle liquidazioni giudiziali, dove l’usura bancaria può divenire un nodo centrale in sede di accertamento delle responsabilità.
Il caso esaminato: tra usura bancaria e prova dei costi occulti
Nel caso oggetto dell’ordinanza, un consumatore agiva in giudizio contro un intermediario finanziario per far accertare la natura usuraria di un contratto di finanziamento e ottenere la restituzione degli interessi asseritamente illegittimi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dall’estinzione anticipata del finanziamento.
La domanda veniva accolta in primo grado dal Giudice di Pace e successivamente confermata in appello dal Tribunale, il quale rilevava che, includendo nel TEG i costi per la polizza assicurativa e per la mediazione, il tasso complessivo superava la soglia di usura vigente al momento della stipula. In particolare, il giudice sottolineava la contestualità tra la stipula della polizza e l’erogazione del prestito, elemento da solo sufficiente a far presumere la funzionalità della polizza al finanziamento.
L’intermediario proponeva quindi ricorso in Cassazione, sostenendo – tra l’altro – l’irrilevanza di tali oneri assicurativi sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia del 2006, che ne escludevano l’inclusione nel TEGM.
L’orientamento della Corte di Cassazione: l’art. 644 c.p. come centro sistemico
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando espressamente l’art. 644, comma 4, c.p., il quale prevede che, nella determinazione del tasso di interesse ai fini dell’usura, “si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.
Secondo la Cassazione, tale norma – con valore centrale e sistemico – prevale sulle istruzioni secondarie o amministrative, comprese quelle della Banca d’Italia. Ne deriva che, anche se le Istruzioni del 2006 escludevano alcune voci di costo dal calcolo del TEGM, ciò non può pregiudicare l’effettiva valutazione dell’onerosità del finanziamento secondo i criteri della legge penale.
Rilevanza per l’avvocato penalista e per il contenzioso bancario
Per l’avvocato penalista che si occupa di diritto bancario e procedure concorsuali, questo principio assume rilevanza strategica: consente infatti di contestare la validità di contratti apparentemente regolari ma in realtà affetti da usura oggettiva, anche sulla base di elementi accessori come i premi assicurativi. Il dato è fondamentale anche in sede di verifica dei crediti in ambito di liquidazione giudiziale ex D.lgs. 14/2019, dove l’analisi del tasso applicato e degli oneri accessori può portare alla revoca o rideterminazione del credito insinuato.
Le polizze assicurative: elemento funzionale al credito e quindi rilevante
La Corte ha confermato che la sottoscrizione contestuale della polizza assicurativa rispetto al contratto di finanziamento è sufficiente a fondare la presunzione del collegamento funzionale. Spetta all’intermediario finanziario provare l’eventuale autonomia della polizza rispetto all’erogazione del credito, prova che nel caso concreto non era stata fornita.
Inoltre, anche nei contratti di finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio – in cui la sottoscrizione dell’assicurazione è prevista ex lege (art. 54, comma 1, D.P.R. n. 180/1950) – il costo della polizza deve essere considerato nel calcolo del TEG ai fini della verifica dell’usura, a condizione che sia funzionale alla garanzia del credito, indipendentemente dalla sua obbligatorietà.
L’obbligatorietà della polizza non esclude la sua natura remunerativa
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. nn. 17466/2020, 22458/2018, 29501/2023), il fatto che la polizza sia obbligatoria non elimina la sua funzione economica in favore dell’intermediario. Il premio assicurativo rappresenta un costo direttamente collegato alla concessione del credito, volto a tutelare l’istituto finanziario in caso di inadempimento derivante da eventi come la morte, l’invalidità o la perdita del lavoro del debitore.
Il superamento delle Istruzioni di Banca d’Italia del 2006
La Corte ha anche chiarito che l’inclusione espressa delle spese assicurative nel calcolo del TEG da parte delle Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009 non rappresenta un mutamento normativo, ma una presa d’atto della loro rilevanza economica già sottesa alla normativa primaria. In altri termini, l’evoluzione delle Istruzioni non può essere letta come autorizzazione retroattiva all’esclusione di voci già penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 644 c.p.
Rilievi operativi per professionisti e imprese in crisi
L’ordinanza in commento ha implicazioni significative per le imprese in stato di crisi, per i curatori nelle liquidazioni giudiziali e per i professionisti che operano in ambito bancario. In particolare, apre la strada a:
- azioni di ripetizione dell’indebito fondate sulla rilevazione di interessi usurari derivanti da oneri accessori non computati nel TEG;
- impugnative di decreti ingiuntivi fondati su contratti usurari, anche in presenza di piani di rientro;
- opposizioni alla verifica del passivo nelle liquidazioni giudiziali, con possibile esclusione o riduzione dei crediti bancari;
- denunce penali per usura nei confronti di soggetti che abbiano concesso credito a condizioni eccedenti la soglia legale.
Conclusioni: centralità del principio penalistico nell’accertamento dell’usura
La Cassazione, con l’ordinanza n. 15114/2025, ribadisce con chiarezza che, nel contenzioso bancario, le istruzioni amministrative non possono prevalere sulla definizione legale di usura contenuta nell’art. 644 c.p. Ne consegue che l’avvocato penalista, soprattutto se esperto in diritto bancario e procedure concorsuali, deve impostare la propria strategia difensiva – o offensiva – muovendo dalla verifica analitica degli oneri collegati al finanziamento.
L’inclusione dei premi assicurativi nel calcolo del TEG rappresenta oggi un principio consolidato, che impone una rinnovata attenzione nella redazione e nella valutazione dei contratti di finanziamento, non solo in sede civile ma anche sotto il profilo penalistico, specie nei casi in cui l’indebitamento dell’impresa sia sfociato in una procedura di liquidazione giudiziale.




