AVVOCATO PENALISTA: INCIDENTE STRADALE

avvocato penalista

AVVOCATO PENALISTA 

Investimento del pedone: responsabilità penale e civile alla luce dell’ordinanza della Cassazione civile n. 11175 del 28 aprile 2025

L’investimento del pedone costituisce uno degli eventi più frequenti e delicati nell’ambito della circolazione stradale, con implicazioni rilevanti sia sul piano civile, in termini di risarcimento del danno, sia su quello penale, ove si configurino ipotesi di lesioni personali o omicidio stradale. Alla luce della recente ordinanza della Cassazione civile n. 11175 del 28 aprile 2025, il tema della responsabilità del conducente viene esaminato con particolare attenzione al ruolo della presunzione di colpa sancita dall’art. 2054 c.c. e al comportamento del pedone investito.

  1. La norma fondamentale: art. 2054, comma 1, c.c.

Il primo comma dell’art. 2054 del codice civile dispone che:

“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”

La norma configura una presunzione legale di colpa a carico del conducente. Pertanto, spetta a quest’ultimo dimostrare, per liberarsi da responsabilità, di aver adottato ogni possibile accorgimento per evitare l’evento lesivo. Tale presunzione si applica in modo particolarmente rigoroso nei confronti dei pedoni, che rappresentano soggetti deboli nella circolazione.

  1. La vicenda: il caso esaminato dalla Cassazione

L’ordinanza n. 11175/2025 trae origine da un incidente in cui un pedone, mentre attraversava la strada, veniva investito da un’autovettura e riportava gravi lesioni. I giudici di primo grado avevano attribuito una corresponsabilità a entrambi i soggetti, ritenendo che il pedone avesse attraversato con imprudenza, ma che il conducente non avesse mantenuto una velocità adeguata.

In appello, la responsabilità del conducente veniva fortemente ridimensionata, in virtù della condotta ritenuta colposa del pedone. Quest’ultimo ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 2054 c.c. e l’errata valutazione dell’onere probatorio.

  1. Il principio sancito dalla Cassazione

Con l’ordinanza n. 11175/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale:

“Affinché il conducente del veicolo vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito, ma è necessario che egli dimostri di avere adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità, e che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile.”

Dunque, la colpa del pedone non è sufficiente a esonerare il conducente dalla responsabilità. Quest’ultimo deve fornire una prova rigorosa del proprio comportamento diligente e del carattere imprevedibile e inevitabile della condotta del pedone.

  1. Responsabilità civile: concorso di colpa e risarcimento

La colpa del pedone può assumere rilievo sotto il profilo civilistico come concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., incidendo sulla quantificazione del risarcimento, ma non sull’an del diritto. I giudici dovranno valutare, caso per caso, se la condotta del pedone, pur imprudente, fosse prevedibile da parte del conducente.

Elementi da considerare in tale valutazione includono:

  • orario e visibilità;
  • condizioni meteo;
  • segnaletica presente;
  • velocità del veicolo;
  • distanza dal pedone;
  • tipo di attraversamento.

Anche se il pedone ha attraversato in modo imprudente o fuori dalle strisce, il conducente non può ritenersi automaticamente esente da responsabilità.

  1. Responsabilità penale del conducente

L’investimento del pedone può configurare ipotesi di reato ai sensi degli articoli:

  • 589-bis c.p. (omicidio stradale);
  • 590-bis c.p. (lesioni personali stradali gravi o gravissime).

In questi casi, l’elemento soggettivo è la colpa, che può consistere in negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di norme del codice della strada. La responsabilità penale viene meno solo se la condotta del pedone è stata assolutamente imprevedibile e inevitabile.

Un esempio classico è rappresentato dal pedone che attraversa all’improvviso la carreggiata di corsa, in piena notte, in un tratto buio e senza strisce pedonali. In tali casi, la giurisprudenza ammette la possibilità di esclusione della colpa del conducente, purché quest’ultimo abbia tenuto una condotta diligente.

  1. L’importanza dell’ordinanza n. 11175/2025

L’ordinanza ribadisce l’orientamento secondo cui il conducente non può invocare la sola colpa del pedone per sottrarsi alla responsabilità, e rafforza il principio della tutela dell’utente debole. Ciò assume particolare rilevanza in ambito urbano, dove il contatto tra veicoli e pedoni è frequente.

Questo approccio favorisce una lettura realistica e rigorosa dell’art. 2054 c.c., impedendo interpretazioni che finirebbero per penalizzare la parte più vulnerabile della circolazione.

  1. Riferimenti giurisprudenziali rilevanti

La pronuncia del 2025 si inserisce in un contesto giurisprudenziale già consolidato. Di seguito, alcune sentenze fondamentali:

Sentenza Principio espresso
Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2019, n. 7320 La colpa del pedone non esclude la responsabilità del conducente se questi non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.
Cass. Civ., Sez. III, 22 febbraio 2022, n. 5683 Il comportamento imprudente del pedone può ridurre il risarcimento, ma non elimina il dovere del conducente di provare la propria diligenza.
Cass. Pen., Sez. IV, 10 luglio 2014, n. 29613 La responsabilità penale del conducente può essere esclusa solo in caso di condotta del pedone del tutto imprevedibile e inevitabile.
Cass. Civ., Sez. III, 27 ottobre 2011, n. 22378 La presunzione ex art. 2054 c.c. si supera solo con prova rigorosa della condotta diligente del conducente.
Cass. Civ., Sez. III, 27 giugno 2018, n. 17051 Anche fuori dalle strisce pedonali il conducente ha l’obbligo di prevedere l’attraversamento.
Cass. Civ., Sez. III, 23 luglio 2020, n. 15753 Il conducente deve guidare in modo da poter reagire a ostacoli improvvisi, salvo che l’evento sia assolutamente imprevedibile.
  1. Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione n. 11175 del 28 aprile 2025 rappresenta un segnale forte a favore di una interpretazione rigorosa dell’art. 2054 c.c., in chiave di responsabilità oggettiva rafforzata del conducente nei confronti dei pedoni.

Essa conferma che:

  • il conducente non si libera dalla presunzione di colpa invocando semplicemente il comportamento colposo del pedone;
  • deve invece provare positivamente di avere adottato tutte le cautele possibili;
  • la condotta del pedone deve essere non solo colposa, ma anche imprevedibile per escludere ogni responsabilità.

In questo modo, la Cassazione fornisce un quadro giuridico coerente con l’evoluzione sociale e con la necessità di garantire la sicurezza stradale, soprattutto nelle aree urbane dove i rischi per i pedoni sono maggiori.