BANCAROTTA E DICHIARAZIONI RESE AL CURATORE
La Corte di Cassazione penale con sentenza n. 10751 del 18 marzo 2025 in tema di bancarotta, ha richiamato il consolidato orientamento secondo il quale le dichiarazioni rese al curatore non sono soggette alla disciplina dì cui all’articolo 63, comma 2, del codice di rito, sicché tali dichiarazioni appaiono pienamente utilizzabili.
Innanzitutto, Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 16/03/2018, Rv. 272664 – 01, ha affermato che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’art 63 comma 2, cod. proc. pen., che prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all’art220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (in motivazione, questa Corte ha, tra l’altro, chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale).
La successiva pronuncia, Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Rv. 277342 – 01 ha, a sua volta, osservato – proprio con riferimento al diritto di non contribuire, con le proprie dichiarazioni, alla propria incriminazione affermato della Corte EDu, invocato dal ricorrente – che il principio espresso dalla Corte EDU (sentenze 17 dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito e 27 aprile 2004, Kansal c. Regno Unito) secondo cui il diritto inglese viola l’art6 della CEDU nella parte in cui consente l’utilizzo contro il fallito delle dichiarazioni rese al curatore ed ottenute esercitando poteri obbligatori, non è applicabile al diritto nazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana e di conseguenza non preclude la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dal fallito ed inserite nella relazione ex art. 33 legge fall, (tema, poi, ulteriormente affrontato in Sez. 5 n. 11459 del 28.10.2022, dep. 2023, non mass.).
Nel medesimo solco si inserisce Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Rv. 284589 – 02 che ha anch’essa affrontato, funditus, il tema, nel giungere alla conclusione che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt, 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con la Cost., in relazione agli artt CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l’inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche “quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale”, dando corso all’audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti “ai fini della gestione della procedura” (fattispecie relativa a dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall’imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte dello curatore stesso, rispetto alla quale si è ribadito il principio già affermato da questa Corte nelle pronunce suindicate estendendolo alle dichiarazioni rese al curatore da un teste e dall’indagato in procedimento connesso).
Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 20/01/2025, n. 10751
BANCAROTTA, DICHIARAZIONE RESE AL CURATORE E PROCESSO PENALE
Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare sono pienamente utilizzabili nel processo penale per bancarotta, non essendo soggette alla disciplina di cui all’articolo 63, comma 2, cod. proc. pen., poiché il curatore non rientra tra le categorie di soggetti individuati dalla norma e non svolge attività ispettive e di vigilanza riconducibili ad essa.
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