Il Ruolo dell’Avvocato Penalista nei Reati di Bancarotta
BANCAROTTA, RESPONSABILITA’ DELLA “TESTA DI LEGNO”
Nei reati di bancarotta non vi è dubbio che l’amministratore di diritto, ancorché la c.d. “testa di legno“, possa essere chiamato a rispondere dei reati fallimentari in quanto commessi, anche attraverso omissioni, in concorso con l’amministratore di fatto.
A norma dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., infatti, “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. Siffatto obbligo, nei reati di bancarotta, scaturisce dal disposto di cui all’art. 2392 cod. civ., che individua gli obblighi e la responsabilità degli amministratori. Ne deriva, dunque, che “rientrando gli interessi tutelati dalle norme penali societarie e fallimentari tra quelli affidati alle cure degli amministratori, è correttamente configurabile il concorso ex art. 40, cpv., cod. pen. tutte le volte in cui l’amministratore di una società, violando l’obbligo di vigilanza e quello di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli, abbia consentito ad altri amministratori (o comunque a soggetti che di fatto abbiano compiuto atti di gestione) di perpetrare delitti (fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione)”. (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185887 – 01).
Quanto sopra affermato, però, esaurisce soltanto l’elemento oggettivo del reato, mentre in relazione all’elemento psicologico occorre effettuare le seguenti precisazioni.
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’elemento soggettivo del dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore formale, postula almeno la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell’amministratore di fatto (da ultimo, Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020).
Ed invero, costituisce principio ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione Penale quello secondo cui, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, non legittima la presunzione del concorso nella dolosa sottrazione da parte dell’amministratore di diritto, mera testa di legno, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto. (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004).
Tale principio, con gli opportuni adattamenti, si è fatto strada anche con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale. L’occultamento e la sottrazione delle scritture contabili richiede la sussistenza del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta.
Con particolare riferimento all’elemento psicologico, come ricordato in motivazione da Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, “nei soli casi di sottrazione, distruzione, occultamento, è richiesto un elemento ulteriore, ossia il pregiudizio per i creditori (o l’ingiusto profitto che l’agente intende raggiungere, per sé o per terzi), che integra il dolo specifico richiesto dalla norma”. Orbene, in tali casi, l’amministratore di diritto risponde di siffatto reato anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il suo diretto e personale obbligo di tenere e conservare le predette scritture, purché però sia fornita la dimostrazione dell’effettiva e concreta consapevolezza del loro stato (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017).
In una più recente pronuncia (Sez. 5, Sentenza n. 44666 del 04/11/2021), si precisa, pur in tema di bancarotta documentale “generica” (sul punto non si ravvisa però divergenza fra le due ipotesi contemplate nell’art. 216, comma 1 n. 2 legge fall.), che, per la sussistenza del dolo dell’amministratore solo formale, non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l’abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell’alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono.
Il Ruolo dell’Avvocato Penalista
L’avvocato penalista riveste un ruolo fondamentale nella difesa degli imputati per reati di bancarotta. La sua attività si concentra non solo sulla tutela dei diritti dell’assistito durante il procedimento penale, ma anche sulla valutazione degli elementi probatori e sulla costruzione di strategie difensive mirate. In particolare, l’avvocato penalista deve analizzare il grado di consapevolezza e di coinvolgimento dell’amministratore di diritto, distinguendolo da quello dell’amministratore di fatto, al fine di dimostrare l’assenza di dolo o la mancanza di prove sufficienti a configurare una responsabilità penale.
In conclusione, i reati di bancarotta richiedono un’accurata analisi sia sul piano oggettivo che soggettivo, e l’intervento dell’avvocato penalista è essenziale per garantire un’adeguata difesa, evitando il rischio di ingiuste condanne e assicurando il rispetto dei principi fondamentali del diritto penale.






