Bancarotta fraudolenta documentale: fattispecie e responsabilità

bancarotta fraudolenta documentale

BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE

La Corte di Cassazione Penale è ritornata sul tema bancarotta fraudolenta documentale

L’art. 322 del codice della crisi (art. 216 legge fallimentare), prevede due distinte fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale.

La prima, nella pratica denominata come bancarotta documentale specifica, ricorre con riferimento alle condotte di colui il quale abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili e richiede il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori.

La seconda, comunemente definita come bancarotta documentale generica, ricorre nel caso in cui la contabilità sia stata tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita e richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell’agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione.

Con riferimento alla prima fattispecie, la giurisprudenza di legittimità riconduce all’ipotesi di sottrazione delle scritture contabili sia quella di occultamento, atteso che quest’ultima consiste nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, sia quella della omessa tenuta, a sua volta assimilata all’omessa consegna delle scritture; tanto è vero che esse sono considerate, tra loro, equivalenti, con la conseguenza che non è necessario accertare quale di queste ipotesi si sia in concreto verificata, se è comunque certa la sussistenza di una di esse (Sez. 5, n. del 47923 del 23/09/2014, De Santis, Rv. 261040 – 01; Sez. 5, n. 42754 del 26/05/2017, Ziliani, Rv. 271847 – 01). E come detto, sotto il profilo soggettivo, la condotta di occultamento o di omessa tenuta presuppone il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, che consente di distinguere tale fattispecie da quella di bancarotta semplice documentale prevista dall’art 323 codice della crisi (art 217 legge fallimentare) (Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 – 01; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915 – 01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992 – 01; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, Drago, Rv. 244494 – 01).

Quanto, invece, alla seconda fattispecie, va evidenziato che gli artt. 2214  e 2241  cod. civ. pongono a carico dell’imprenditore che esercita un’attività commerciale l’obbligo di tenere regolarmente i libri e le scritture contabili nella propria azienda; obbligo che l’art. 2478  cod. civ. pone a carico anche dell’amministratore della società a responsabilità limitata. Dunque, se l’imprenditore può avvalersi dell’opera di un tecnico, suo dipendente o libero professionista, egli resta, comunque, sempre responsabile per l’attività svolta dagli stessi nell’ambito dell’impresa/società, sicché, in caso di fallimento, risponde penalmente dell’attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto o non hanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili, presumendosi, sia pure in maniera solo relativa, che i dati siano stati trascritti dai collaboratori dell’imprenditore secondo le indicazioni e i documenti dallo stesso forniti (Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947 – 01; Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, De Franceschi, Rv. 231707 – 01; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998, dep. 1999, Mollo, Rv. 212147 – 01; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, dep. 1994, Decenvirale, Rv. 197268 – 01).

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il capo di imputazione faceva riferimento alla sottrazione dei libri e delle scritture contabili (“che non venivano consegnati” alla curatela) allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori e, “comunque”, alla tenuta di dette scritture in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Tale contestazione doveva certamente ritenersi legittima, considerato l’orientamento secondo cui è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell’imputazione che (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 – 01).

Tuttavia, considerato che, come già osservato, le due fattispecie sono alternative (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753 – 01; in termini Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 – 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 01), nel senso che la fraudolenta tenuta delle scritture che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari (ex multis, Sez. 5, n. 18634 del 1/02/2017, Autunno, Rv. 269904 – 01); di tal che i Giudici di merito avrebbero dovuto chiarire quale scelta sia stata in concreto compiuta e, dunque, quale delle due fosse, nel caso di specie, configurabile.

Al contrario, la Corte di appello non ha compiuto una chiara scelta tra le due ipotesi di reato.

Infatti, il Giudice di primo grado aveva ritenuto integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica, sia sotto il profilo oggettivo (consistente nell’omessa consegna delle scritture contabili e nell’avvenuta consegna dei libri contabili all’amministratore subentrante), sia sotto il profilo soggettivo, avendo ritenuto che l’omessa tenuta fosse volta a “coprire” le condotte distrattive di cui al capo B). Viceversa, la Corte territoriale, a fronte delle censure sollevate dalla difesa, pur avendo ribadito che non era stata rinvenuta e/o consegnata al curatore alcuna scrittura contabile (omessa tenuta cui equivale l’omessa consegna) e che il ricorrente non aveva fornito la prova della tenuta di dette scritture e della relativa consegna all’amministratore subentrante nel 2015 (data di cessazione dalla carica), ha contraddittoriamente ritenuto integrata anche la c.d. bancarotta fraudolenta documentale generica, che presuppone, come si è detto, una tenuta “irregolare” delle scritture contabili esistenti, ravvisata, nella specie, nel “totale disinteresse di A.A. rispetto agli obblighi sullo stesso gravanti, risalente già al 2013”, non essendosi egli “mai premurato di vigilare l’operato dei professionisti a cui ha dichiarato di avere, nel tempo, delegato la tenuta dei libri contabili”. E rispetto ad essa ha, poi, ritenuto sufficiente a integrare il dolo generico la “consapevolezza che l’incompleta tenuta delle scritture contabili potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende economico-patrimoniali della società”.

In questo modo, ritenendo configurabili entrambi le fattispecie nonostante la relazione di alternatività che le caratterizza, la Corte territoriale è incorsa in una motivazione perplessa, che sussiste quando l’apparato argomentativo si connoti per la presenza di dubbi, che non consentono di determinare quale delle ricostruzioni alternative prese in considerazione dal giudice siano state poste a base del suo convincimento (fra tante, si vedano Sez. 2, n. 12329 del 04/03/2010, Olmastroni, Rv. 247229 – 01; Sez. 4, n. 82 del 26/09/1989, dep. 1990, Boccacci, Rv. 182957 – 01; Sez. 5, n. 10834 del 06/04/1988, Baldini, Rv. 179649 – 01; Sez. 5, n. 326 del 23/09/1982, dep. 1983, Gualdoni, Rv. 156914 – 01, nonché Sez. 3, n. 39678 del 24/04/2018, N., Rv. 273816 – 01, a mente della quale “ricorre il vizio della motivazione perplessa allorquando due o più alternative prospettate dallo stesso giudicante in relazione al fatto oggetto del giudizio non siano al fine risolte, sicché persistano incertezze sulla soluzione accolta, restando indecifrabili le ragioni del suo convincimento”).

La Corte di Cassazione Penale ha per tali ragioni annullato la sentenza impugnata limitatamente al delitto di bancarotta documentale con rinvio per nuovo giudizio sul punto (Cassazione Penale sez V n.47284 del 10.12.2024)